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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-28/20

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 7 July 2021. — ID v European External Action Service. — Civil service – Members of the contract staff – Decision to dismiss before the end of the probationary period – Obvious inadequacy – Inappropriate conduct – Article 84 of the CEOS. — Case T-28/20

Giurisprudenza europea62020TJ0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il recesso anticipato dal contratto di un membro del personale contrattuale dell’EEAS durante il periodo di prova, ritenendo che la sua condotta professionale inappropriata potesse integrare un’«inadeguatezza manifesta» ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, CEOS. Ha inoltre escluso difetti di motivazione, errore manifesto di valutazione e abuso di potere. La domanda di risarcimento è stata respinta perché strettamente connessa al ricorso di annullamento.

Licenziamento di un membro del personale contrattuale in prova per inadeguatezza manifesta fondata su condotta professionale inappropriata e incompatibile con le funzioni svolte presso una delegazione UE

La questione giuridica

Nei confronti di una decisione di recesso anticipato durante il periodo di prova, la Corte era chiamata a stabilire: se l’articolo 84, paragrafo 2, CEOS consenta di fondare il licenziamento anche sulla condotta del dipendente e non solo sulla sua capacità tecnica o efficienza; se la decisione fosse sufficientemente motivata e priva di errore manifesto di valutazione; e se sussistesse un uso distorto del potere per presunto pretesto di sicurezza o contesto di molestie psicologiche.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, CEOS, l’«inadeguatezza manifesta» che giustifica il recesso anticipato dal contratto durante il periodo di prova può essere desunta non solo dalle capacità tecniche o dall’efficienza del dipendente, ma anche dalla sua condotta professionale, in particolare nei rapporti con superiori, colleghi e interlocutori esterni, quando tale condotta comprometta il funzionamento del servizio. Nel caso concreto, la decisione di recesso era sufficientemente motivata, non era viziata da errore manifesto di valutazione e non risultava adottata per finalità diverse dall’interesse del servizio; di conseguenza, sono stati respinti sia il ricorso di annullamento sia la domanda risarcitoria ad esso connessa.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 84 CEOS
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale

Licenziamento anticipato di personale contrattuale in prova presso una delegazione EEAS

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un membro del personale contrattuale dell’EEAS contro la decisione di recesso dal contratto prima della fine del periodo di prova. La controversia nasce in un contesto di forte conflittualità interna presso una delegazione dell’Unione in un paese terzo, con rilievo anche di profili di sicurezza e di rapporto con interlocutori esterni.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente era stata assunta come membro del personale contrattuale ai sensi dell’articolo 3a CEOS con contratto triennale e periodo di prova di nove mesi. Nel corso dei primi mesi di servizio, il capodelegazione segnalò una serie di episodi: un’email del 13 ottobre 2018 contenente critiche molto aspre verso personale locale, il mancato rispetto di istruzioni sulla pubblicazione di un’intervista sul sito della delegazione, tensioni con un interlocutore locale, accuse di favoritismo rivolte al caposezione e un incidente con la squadra di sicurezza durante uno spostamento.

Sulla base del rapporto di prova, confermato dal controfirmatario e dal comitato paritetico, l’autorità abilitata a concludere i contratti (AACC) adottò il 6 marzo 2019 la decisione di recesso ex articolo 84, paragrafo 2, CEOS. La ricorrente presentò reclamo amministrativo, poi respinto, e propose azione dinanzi al Tribunale chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato tre gruppi di censure:

  • la pretesa violazione dell’articolo 84, paragrafo 2, CEOS, perché il recesso sarebbe stato fondato sulla condotta e non sull’inesattezza o insufficienza del lavoro;
  • il difetto di motivazione e l’errore manifesto di valutazione, sia del rapporto di prova sia della decisione finale;
  • il preteso abuso di potere, dedotto da un asserito pretesto di sicurezza e da un contesto di molestie psicologiche.

Normativa rilevante

La decisione richiama in particolare:

  • l’articolo 84 CEOS, in tema di recesso prima della fine del periodo di prova e di rapporto di prova;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 270 TFUE, come base del ricorso del personale dell’Unione;
  • gli articoli 90, paragrafo 2, e 24 dello Statuto dei funzionari, nonché l’articolo 12a, evocati in relazione al reclamo e alla richiesta di assistenza per molestie;
  • le disposizioni processuali del regolamento di procedura del Tribunale (articoli 66, 85, paragrafo 1, e 106, paragrafo 3);
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulla condanna alle spese.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 84, paragrafo 2, CEOS

Il Tribunale ha respinto l’interpretazione restrittiva proposta dalla ricorrente. Ha chiarito che l’articolo 84, paragrafo 2, CEOS non limita la verifica all’efficienza o alle capacità tecniche, ma consente di considerare la condotta del lavoratore in prova, in particolare quando questa si traduca in rapporti professionali conflittuali tali da incidere sull’esercizio delle funzioni.

La differenza rispetto al paragrafo 3 dell’articolo 84 CEOS non impedisce tale lettura: il riferimento, in alcune versioni linguistiche, al termine «work» non esclude che la condotta faccia parte della valutazione complessiva dell’idoneità. Il Tribunale ha valorizzato la finalità del periodo di prova, che serve proprio a consentire all’amministrazione di valutare concretamente idoneità, efficienza e comportamento nel servizio.

Valutazione della motivazione e degli errori manifesti

Il Tribunale ha ritenuto la decisione sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE. La decisione impugnata indicava chiaramente la base giuridica, la natura della ragione del recesso e gli effetti della condotta della ricorrente sul funzionamento della delegazione. Inoltre, il contesto era ben noto alla interessata attraverso il rapporto di prova e le note del capodelegazione.

Quanto al rapporto di prova, il Tribunale ha escluso che vi fosse un vizio di motivazione o un errore manifesto solo perché alcune osservazioni sulla condotta comparivano nelle sezioni dedicate a efficienza o competenze: tale circostanza non è inconciliabile con una valutazione complessiva della prestazione. Ha poi ritenuto non contraddittoria né manifestamente errata l’affermazione secondo cui gli incidenti erano frequenti e tali da generare rischi anche per la sicurezza, in un contesto di elevata sensibilità del paese terzo e di esposizione della delegazione.

Sul piano fattuale, il Tribunale ha considerato sufficiente il rilievo dato a più episodi: l’email del 13 ottobre 2018, il rifiuto di rimuovere temporaneamente una pubblicazione dal sito della delegazione, il comportamento durante un incontro con un responsabile di una televisione locale, l’accusa pubblica di favoritismo al caposezione e l’episodio relativo alla sicurezza in occasione di uno spostamento. Nel loro insieme, tali fatti giustificavano la conclusione che l’inadeguatezza fosse «manifesta».

Abuso di potere e presunte molestie

Il Tribunale ha ricordato che l’abuso di potere richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino il perseguimento di uno scopo diverso da quello dichiarato. Ha escluso che la menzione di esigenze di sicurezza fosse un semplice pretesto, osservando che quelle preoccupazioni risultavano supportate dai fatti e dall’ambiente operativo della delegazione.

Quanto all’asserito contesto di molestie psicologiche, il Tribunale ha rilevato che la richiesta di assistenza della ricorrente era stata respinta con decisione ormai definitiva e che, in ogni caso, la ricorrente non aveva sviluppato fatti specifici e sufficienti a sostegno dell’allegazione di molestie. Di conseguenza, non era provato che il recesso fosse stato adottato con l’intento di ledere la sua persona o la sua dignità.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di annullamento. Ha inoltre respinto la domanda di risarcimento, ritenendola strettamente connessa alle censure di illegittimità dedotte contro la decisione di recesso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nel periodo di prova del personale contrattuale dell’Unione, la valutazione dell’«inadeguatezza manifesta» può fondarsi anche sulla condotta professionale relazionale del dipendente, non solo su profili strettamente tecnici. Conferma inoltre l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’idoneità in prova, sindacabile dal giudice solo per errore manifesto o abuso di potere.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europeapersonale contrattualeperiodo di provamotivazione degli atti amministrativiabuso di potere

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