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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-386/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 7 July 2021. — Micron Technology, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark INTELLIGENCE, ACCELERATED – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-386/20

Giurisprudenza europea62020TJ0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il rifiuto di registrazione del marchio verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED per prodotti elettronici e informatici di classe 9. Ha ritenuto che, per il pubblico professionale di riferimento, il segno evochi immediatamente l’idea di una capacità di elaborazione più rapida e quindi una qualità dei prodotti. La struttura insolita e la presenza della virgola non sono state considerate idonee a neutralizzare il significato descrittivo.

Marchio UE verbale "INTELLIGENCE, ACCELERATED": rifiuto di registrazione per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il segno verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED sia percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, dei prodotti informatici e di componentistica elettronica per i quali è richiesta la registrazione; e, in via conseguente, se il segno sia anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Principio di diritto

Un segno verbale composto dalle espressioni "intelligence" e "accelerated", anche se presentato con struttura grammaticale insolita e con una virgola, è registrabile come marchio UE solo se non è percepito dal pubblico di riferimento come indicazione immediata di una caratteristica dei prodotti; quando invece il pubblico professionale del settore informatico lo collega direttamente alla capacità dei componenti di rendere più rapido ed efficiente il trattamento dei dati e il funzionamento dei dispositivi, il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e la registrazione deve essere rifiutata. Poiché basta una sola causa assoluta di nullità/rifiuto, la constatazione del carattere descrittivo assorbe anche la censura sul difetto di distintività.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Artt. 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE verbale "INTELLIGENCE, ACCELERATED"

La pronuncia riguarda un ricorso diretto dinanzi al Tribunale contro la decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva negato la registrazione del segno verbale INTELLIGENCE, ACCELERATED come marchio dell’Unione europea per taluni prodotti di classe 9. Il caso si colloca nell’ambito dei motivi assoluti di rifiuto, in particolare il carattere descrittivo e il difetto di distintività.

Fatti e procedimento amministrativo

Micron Technology, Inc. aveva chiesto la registrazione del marchio per i seguenti prodotti: semiconduttori, dispositivi a semiconduttore, unità di memoria, moduli di memoria, solid state drives e circuiti stampati. L’esaminatore aveva respinto la domanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001, richiamando anche l’articolo 7, paragrafo 2. La Prima Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il segno comunicasse un messaggio relativo alla qualità e alla destinazione d’uso dei prodotti.

Domande e censure della ricorrente

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, o in subordine la sua riforma in senso favorevole alla registrazione. I motivi di ricorso erano essenzialmente due:

  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, perché il segno non sarebbe descrittivo;
  • violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, perché il segno non sarebbe privo di carattere distintivo.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama la funzione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001: impedire la monopolizzazione di segni descrittivi, lasciandoli liberi per tutti gli operatori economici. Viene ribadito che un segno è escluso dalla registrazione solo se esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti tali da consentire al pubblico di percepirlo immediatamente, senza ulteriori riflessioni, come descrizione di una caratteristica. L’apprezzamento va compiuto in relazione al pubblico pertinente e ai prodotti di riferimento.

Pubblico di riferimento e significato del segno

Il Tribunale accetta l’impostazione della Commissione di ricorso: il pubblico rilevante è composto soprattutto da professionisti del settore informatico, con livello di attenzione da medio ad alto, e da consumatori anglofoni dell’Unione, almeno in Irlanda, Malta e Regno Unito. Quanto al significato, la Commissione di ricorso aveva attribuito a "intelligence" il senso di intelligenza o capacità di trattamento dei dati, e a "accelerated" l’idea di un processo che diventa più veloce. La combinazione dei due termini, separati da una virgola e scritti in maiuscolo, evoca quindi una capacità di pensare, comprendere o elaborare dati in modo più rapido.

Carattere descrittivo del segno

Il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente secondo cui la parola "accelerated" sarebbe stata interpretata in modo errato e la struttura del segno sarebbe grammaticale o sintatticamente anomala. A suo avviso, il significato complessivo resta chiaro e immediatamente percepibile. La virgola e l’ordine non usuale dei termini non alterano il messaggio trasmesso, che resta quello di una capacità resa più rapida.

Il Tribunale considera poi decisivo il rapporto tra il segno e i prodotti interessati. I beni oggetto della domanda sono componenti hardware destinati a essere utilizzati nei computer e nei sistemi informatici; per il pubblico professionale, l’efficienza di tali componenti si misura anche in termini di velocità e capacità di trattamento dei dati. Il segno viene quindi percepito come descrizione della qualità e della destinazione d’uso dei prodotti, o quantomeno delle caratteristiche dei sistemi in cui essi sono incorporati.

Rilevanza del contesto tecnico e dei precedenti richiamati

Il Tribunale osserva che, anche se i prodotti non sono software o computer dotati di una propria capacità di calcolo, essi sono concepiti per funzionare con tali sistemi e per migliorarne le prestazioni. In base alla giurisprudenza richiamata, un segno descrittivo di un apparato complesso può essere descrittivo anche dei suoi componenti o accessori, quando ne descriva la funzione o la destinazione. La ricorrente non può quindi invocare l’apparente riferimento alle sole qualità dei computer, perché il collegamento con i componenti è sufficientemente diretto e specifico.

Esito sul secondo motivo e dispositivo

Poiché il segno è stato correttamente ritenuto descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale non esamina nel merito il secondo motivo relativo al difetto di distintività: è sufficiente una sola causa assoluta di rifiuto per escludere la registrabilità. Il ricorso è dunque respinto integralmente e Micron Technology, Inc. è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, un segno verbale è descrittivo quando il pubblico di riferimento lo collega immediatamente, senza ulteriori riflessioni, a una caratteristica dei prodotti, anche se il segno presenta una struttura insolita o un’ortografia non perfettamente corretta; quando tale nesso sussiste, la domanda di marchio va respinta e non occorre esaminare il motivo fondato sul difetto di carattere distintivo.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeadiritto dei segni distintivicarattere descrittivocarattere distintivoeuipo

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