Sentenza n. 189/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 462/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 462/2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 462/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a ottenere la carta docente per cinque anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma e ha dedotto l’omessa esecuzione, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 16 ottobre 2023. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era comprovato, l’Amministrazione non aveva dimostrato alcun adempimento e risultava decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato quindi dichiarato obbligato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Individua i presupposti generali dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, e legittima l’adozione delle misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR lo ha ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando il contenuto della pronuncia imponga specifici adempimenti a una pubblica amministrazione e tali adempimenti siano rimasti ineseguiti.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’omesso adempimento, consentono di ritenere provata l’inottemperanza quando il ricorrente abbia fornito elementi documentali sufficienti.
- Per le amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza può essere proposta dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale da eseguire.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.
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