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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25107/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di appello deducendo difetto di motivazione e errata applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (foglio di via obbligatorio) e degli artt. 5 e 6 legge n. 2248/1865 allegato E. Contestava la legittimità del provvedimento questorile del 11/04/2018 per assenza di uno degli elementi essenziali: l'accertamento di un luogo di residenza in cui la persona avrebbe dovuto fare rientro, sostenendo che la ricorrente fosse stata cancellata per irreperibilità dal Comune di Montale e pertanto priva di una dimora effettiva nel territorio nazionale al momento dell'adozione del foglio di via.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il foglio di via obbligatorio richiede imprescindibilmente sia l'intimazione a fare rientro nel luogo di residenza sia il divieto di ritornare nel Comune oggetto dell'ordine; la mancanza di una delle due prescrizioni rende il provvedimento illegittimo. Tuttavia, nel caso concreto la Corte di merito aveva correttamente ritenuto che il provvedimento del Questore del 11/04/2018 indicava un luogo di residenza noto (Pistoia, via Gentile n. 150) sulla base delle dichiarazioni della stessa imputata e confermato al momento del controllo di polizia giudiziaria. Le vicende anagrafiche (cancellazione per irreperibilità a Montale) non erano decisive, essendo emersa effettività della dimora indicata; pertanto il foglio di via risultava valido e la sua inosservanza penalmente rilevante. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali; in sede di merito era stata rideterminata la pena in venti giorni di arresto a seguito della correzione degli errori nella determinazione della riduzione per il rito abbreviato e nella continuazione.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte ha ribadito che le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; la mancanza di una delle due comporta illegittimità rilevabile dal giudice penale

  • artt. 5 e 6 legge n. 2248 del 1865 all. E

    Richiamati dalla difesa ma non risultano interpretazioni specifiche evinci-bili dalla motivazione della Corte; non hanno inciso sul giudizio di legittimità del provvedimento questorile nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è legittimo solo se contiene entrambe le prescrizioni: l'obbligo di fare rientro nel luogo di residenza e il divieto di ritornare nel Comune dal quale si allontana; l'assenza di una delle due rende il provvedimento illegittimo e suscettibile di disapplicazione in sede penale
  • La misura non può trovare applicazione nei confronti di chi sia effettivamente privo di una dimora abituale/effettiva nel territorio nazionale: se non esiste un luogo di residenza dove destinare il soggetto, la ratio della misura (controllo di pubblica sicurezza tramite rientro nella residenza) viene meno
  • L'anagrafe o la cancellazione per irreperibilità non sono automaticamente determinanti: la valutazione della 'residenza' ai fini del foglio di via è sostanziale ed è desunta dagli elementi di fatto (dichiarazioni, indicazioni fornite all'autorità, conferme al controllo di polizia, elementi di effettività della dimora)
  • Per impugnare un foglio di via per carenza del requisito della residenza, è necessario produrre elementi probatori che dimostrino l'assenza di una dimora effettiva al momento dell'adozione del provvedimento; le dichiarazioni della persona e le verifiche svolte dalla polizia possono invece suffragare la validità del provvedimento
  • In procedimenti di appello/cassazione il giudice verifica sia la correttezza dell'applicazione della norma che la valutazione di fatto operata dai giudici di merito; quando gli elementi posti a fondamento del provvedimento risultano concreti e verificati, il ricorso viene respinto

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