Cassazione Penale, Sentenza n. 56/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione (art. 530, comma 2 c.p.p.) per il reato di ricettazione relativo a un apparecchio cellulare provento di delitto. Il P.M. censurava l'affermazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti (titolare dell'utenza telefonica collegata all'IMEI del telefono) ritenuta "sospetto di reità", deducendo violazione e erronea applicazione dell'art. 63, comma 2 c.p.p. per il presunto illegittimo esclusione delle dichiarazioni che avrebbero potuto provare la responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. (P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso). Motivo: il ricorso immediato del pubblico ministero ai sensi dell'art. 569 c.p.p. è limitato ai motivi enumerati alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 c.p.p.; non potevano quindi essere dedotti vizi di motivazione/valutazione del merito non rientranti in tali ipotesi. Inoltre il P.M. non ha censurato la sottostante argomentazione di merito del giudice di primo grado che aveva ritenuto la dichiarazione poco attendibile per l'interesse del dichiarante a ribaltare sospetti a suo carico; tale valutazione di merito non è sindacabile nel ricorso immediato proposto dal P.M. Di conseguenza l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lecco resta confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 530, comma 2 c.p.p.
Norma richiamata per l'assoluzione per non aver raggiunto la prova oltre il ragionevole dubbio; utilizzata per descrivere l'esito del giudizio di merito.
art. 569, comma 1 c.p.p.
Stabilisce la possibilità per il P.M. di proporre ricorso immediato avverso l'assoluzione, ma con la limitazione alle sole censure previste dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c).
art. 606, comma 1 c.p.p. (lett. a, b, c, e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la decisione sottolinea che il P.M. nel ricorso immediato non può dedurre vizi di motivazione riconducibili alla lett. e) (valutazione del merito), essendo ammessi solo i motivi di cui alle lett. a), b) e c).
art. 63, comma 2 c.p.p.
Norma che disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone sospettate: tali dichiarazioni possono essere escluse se rese senza le garanzie previste. Il P.M. ha contestato l'applicazione di tale divieto, ma la Corte ha ritenuto che la censura non investisse vizi di legge riassumibili nelle ipotesi consentite dal ricorso immediato e non abbia colto la valutazione di attendibilità compiuta dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione immediato proposto dal pubblico ministero (art. 569 c.p.p.) è limitato ai motivi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.; questioni di mera valutazione della prova o vizi di motivazione non rientrano tra i motivi impugnabili in questa forma e rendono il ricorso inammissibile.
- Le dichiarazioni rese da persone che possono essere "sospettate" di reità possono essere escluse o ritenute inattendibili (art. 63, comma 2 c.p.p.), ma la censura della loro utilizzabilità in Cassazione deve puntare a specifici profili di diritto se il ricorso è immediato; la semplice contestazione della valutazione di attendibilità del giudice di merito non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito formula una motivazione che valuta l'attendibilità di una dichiarazione sulla base di elementi concreti (es. interesse del dichiarante a scaricare la responsabilità), tale apprezzamento è in genere inidoneo a essere riformato con il ricorso immediato del P.M.; in tali casi occorrono mezzi di impugnazione idonei a sindacare il merito.
- Per contestare l'esclusione di prove per violazione delle garanzie procedurali (es. assenza di assistenza al soggetto audito), il ricorso deve inquadrare la doglianza come vizio di diritto rientrante nei motivi consentiti; altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile.
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