Sentenza n. 1021/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione n. -OMISSIS- del 29.08.2025; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era entrato in Italia sulla base di un nulla osta provvisorio richiesto dal datore di lavoro nell’ambito della normativa sui flussi. Il nulla osta era stato successivamente revocato per la mancata presentazione dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022, ma la revoca non era stata notificata al lavoratore. Nonostante ciò, il ricorrente era stato assunto e, dopo la cessazione dell’attività del datore di lavoro e del rapporto lavorativo, aveva chiesto il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura aveva negato il rilascio ritenendo insussistenti i presupposti, poiché il nulla osta era stato revocato prima della stipula del contratto e non era stata presentata l’asseverazione. Il ricorrente ha impugnato soltanto il diniego del permesso, deducendo l’illegittimità dell’atto per la mancata previa notifica della revoca del nulla osta e per la violazione della disciplina sul permesso per attesa occupazione. In esecuzione di un’ordinanza cautelare, la Prefettura ha riesaminato la domanda, ha inviato un preavviso di rigetto e, dopo una nuova istruttoria e l’esame delle deduzioni del ricorrente, ha adottato un nuovo provvedimento finale confermativo del diniego. Anche tale provvedimento non è stato impugnato. Il ricorrente non ha inoltre impugnato la revoca del nulla osta, pur avendone conosciuto l’esistenza nel corso del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento finale adottato dalla Prefettura all’esito del riesame non era stato impugnato. Tale atto aveva autonomamente confermato il diniego dopo una nuova istruttoria; pertanto, anche l’eventuale annullamento dell’originario diniego non avrebbe procurato al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale. Il Collegio ha aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per mancata impugnazione della revoca del nulla osta, atto presupposto e lesivo. La revoca, sebbene non notificata, avrebbe dovuto essere impugnata dopo che il ricorrente ne aveva acquisito conoscenza nel giudizio, poiché impediva il rilascio del permesso per attesa occupazione. Secondo il TAR, l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone la previa corretta instaurazione del rapporto di lavoro; tale presupposto manca quando il nulla osta sia stato revocato prima della stipula del contratto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, in caso di cessazione del rapporto per causa non imputabile al lavoratore, presuppone che il rapporto lavorativo sia stato correttamente instaurato; tale presupposto manca se il nulla osta all’ingresso era stato revocato prima della stipula del contratto.
art. 44 d.l. n. 73/2022
La mancata presentazione dell’asseverazione richiesta è stata considerata causa della revoca del nulla osta e, conseguentemente, elemento impeditivo del rilascio del permesso per attesa occupazione.
Massime di principio
- Il ricorso contro un diniego amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti all’esito del riesame un nuovo provvedimento autonomamente confermativo del diniego e il ricorrente non lo impugni: l’eventuale annullamento dell’atto originario non potrebbe infatti procurargli alcun vantaggio concreto e attuale.
- Quando un atto presupposto autonomamente lesivo costituisce il fondamento impeditivo del provvedimento impugnato, la sua mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso contro l’atto consequenziale, se il ricorrente ne acquisisce conoscenza nel corso del giudizio e non provvede a contestarlo.
- Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, la cessazione del rapporto per causa non imputabile al lavoratore è rilevante soltanto se il rapporto di lavoro sia stato correttamente instaurato; non ricorre tale condizione quando il nulla osta all’ingresso sia stato revocato anteriormente alla stipula del contratto.
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