Cassazione Civile, Ordinanza n. 05736/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta per ottenere l’inefficacia, nei confronti della creditrice, della cessione di crediti che il debitore aveva effettuato in favore della propria moglie. La ricorrente era creditrice del cedente in forza di un titolo risarcitorio derivante da una sentenza penale che aveva accertato la sua responsabilità per calunnia. In fase esecutiva, la creditrice aveva pignorato presso terzi alcuni crediti del debitore verso soggetti individuati in altra sentenza; il debitore aveva allora opposto che quei crediti erano stati ceduti, nel maggio 2012, alla moglie, con comunicazione ai debitori ceduti avvenuta nel febbraio 2016. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la cessione per mancata produzione dell’atto; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ma per diversa ragione, cioè perché la comunicazione prodotta non sarebbe stata l’atto di cessione e dunque non avrebbe dimostrato il negozio dispositivo, presupposto necessario per valutare anteriorità del credito e onerosità dell’atto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2901, 2697 e 1264 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto indispensabile la produzione dell’atto di cessione e per non avere valorizzato la non contestazione del debitore; violazione degli artt. 115, 2901 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d’appello preteso la prova dell’atto e dell’onerosità, nonché per non avere considerato che il credito risarcitorio della ricorrente era anteriore alla cessione perché sorto dal fatto illecito; gli ulteriori motivi attinenti al rito e alla mancata pronuncia su una sanzione pecuniaria sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva preteso la produzione necessaria dell’atto di cessione e aveva escluso rilievo alla comunicazione ai debitori ceduti e alla non contestazione del debitore. Ha precisato che l’atto revocando può essere provato con qualsiasi mezzo, che la cessione di credito è negozio bilaterale e che la comunicazione al debitore ceduto rileva per l’opponibilità, non per il perfezionamento dell’atto. Ha inoltre affermato che, trattandosi di credito risarcitorio da fatto illecito, la sua anteriorità va riferita alla data di commissione dell’illecito e non a quella della sua successiva accertazione giudiziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria può colpire anche una cessione di crediti; l’atto dispositivo revocando può essere provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente mediante produzione del documento che lo contiene.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere probatorio non consente di imporre al creditore revocante la prova documentale esclusiva dell’atto di cessione quando la sua esistenza risulti altrimenti provata o non contestata.
art. 1264 c.c.
La comunicazione al debitore ceduto serve a rendere la cessione opponibile e a risolvere conflitti tra cessionari, non a costituire il perfezionamento del negozio di cessione.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione opera anche rispetto ai fatti costitutivi dedotti in giudizio; la mancata contestazione della cessione può valere come fatto pacifico e liberare la parte dall’onere di provarlo con il documento originario.
art. 702-bis c.p.c.
La domanda revocatoria era stata proposta con rito sommario di cognizione.
art. 702-ter c.p.c.
Il terzo motivo lamentava la mancata integrazione istruttoria o conversione del rito, ma tale censura è rimasta assorbita.
art. 549 c.p.c.
Nel giudizio esecutivo il debitore aveva sollevato contestazione in relazione ai crediti pignorati.
art. 283 c.p.c.
Il quarto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla domanda di revoca di una sanzione pecuniaria collegata alla sospensione dell’efficacia esecutiva.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria l’atto di disposizione patrimoniale può essere dimostrato con qualunque mezzo di prova: non è necessaria la produzione in giudizio del documento negoziale, se la cessione o l’alienazione risultano aliunde.
- Il principio di non contestazione si applica anche ai fatti costitutivi dell’azione revocatoria quando la controparte non ne contesti specificamente l’esistenza e imposti la difesa in modo incompatibile con il disconoscimento del fatto.
- La cessione di credito è un negozio bilaterale e si perfeziona tra cedente e cessionario; la comunicazione al debitore ceduto non è elemento costitutivo del trasferimento, ma rileva ai fini dell’opponibilità e dell’efficacia liberatoria del pagamento.
- Ai fini della revocatoria, l’anteriorità del credito da fatto illecito va valutata con riferimento al momento di consumazione dell’illecito, non alla successiva data di accertamento giudiziale o di condanna.
- Quando il credito anteriore deriva da responsabilità extracontrattuale, la prova dell’anteriorità può essere tratta dalla data del fatto dannoso, con conseguente possibile integrazione del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria.
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