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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13595 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di C.G. per la sua partecipazione al maggior reddito d'impresa attribuito alla società di persone per l'anno 2002. Il motivo accolto riguardava la nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio: l'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci sono inscindibilmente collegati, sicché devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, compreso il socio Ca.Gi., non coinvolto nel processo. La controversia riguardava anche il merito dell'accertamento societario, in particolare la deducibilità di costi, e non soltanto aspetti formali dell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale condizionato di C.G. Ha cassato sia la sentenza della Commissione tributaria regionale sia quella di primo grado per assoluta nullità derivante dalla mancata partecipazione al giudizio della società e di uno dei soci. Non è stata ritenuta possibile una riunione sanante in sede di legittimità, poiché nessuno dei giudizi da riunire riguardava il socio Ca.Gi. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio, riesamini il merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 383, comma 3, c.p.c.

    annullamento con rinvio al giudice di primo grado

    Quando la sentenza è cassata per una nullità processuale derivante dalla mancata partecipazione necessaria di tutte le parti, la Corte di cassazione dispone il rinvio al giudice di primo grado affinché il processo sia celebrato con contraddittorio integro.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti di reddito di una società di persone imputato per trasparenza ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari e devono partecipare allo stesso processo.
  • La mancata partecipazione anche di uno solo dei soci determina una nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche se la parte pretermessa non ha proposto ricorso.
  • La nullità sussiste quando la controversia riguarda il merito dell'accertamento societario, come la determinazione del reddito o la deducibilità dei costi, e non soltanto profili individuali o formali dell'avviso rivolto al singolo socio.
  • La notifica dell'atto o del ricorso a un soggetto rimasto estraneo al giudizio di merito non sana retroattivamente il difetto di contraddittorio.
  • Se non è possibile una riunione effettivamente sanante in sede di legittimità, la Corte deve cassare le decisioni precedenti e rinviare al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con tutte le parti necessarie.

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