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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20079/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla procedibilità dei reati per cui era stato condannato (furto aggravato), sostenendo che la querela della signora Tacconi Sabrina fosse priva di legittimazione perché i distributori automatici da cui era stato sottratto denaro non sarebbero di sua proprietà ma della ditta individuale del marito ("Circuito Giomar di Durosini Marco"), e pertanto Tacconi non avrebbe titolo a proporre querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che, a seguito della riforma (d.lgs. 10.10.2022, n.150 e collegato d.l. n.162/2022), il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose è procedibile a querela di parte (salvo specifiche eccezioni non presenti nel caso). Ha ritenuto legittimata la signora Tacconi in qualità di coadiuvante familiare dell\'impresa che gestiva gli autolavaggi e i distributori, con una relazione di fatto di possesso/gestione sugli apparecchi che le attribuisce la qualifica di persona offesa. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso come relazione di fatto. Conseguentemente il motivo del ricorso volto a contestare la legittimazione della querela è stato ritenuto infondato. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, co. 1, n. 2, c.p.

    Individua l\'aggravante per il furto commesso con violenza sulle cose; la Corte lo considera il tipo di reato contestato che, dopo la riforma normativa, rientra tra quelli procedibili a querela di parte salvo le eccezioni previste

  • art. 624, co. 3, c.p. (nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150)

    rimanendo inalterata la persequibilità d\'ufficio solo "se la persona è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all\'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis"

    La Corte ha applicato la riforma per affermare che il furto con violenza sulle cose è, in linea di principio, procedibile a querela di parte dalla data di efficacia della norma, e che le eccezioni che consentono la perseguibilità d\'ufficio non ricorrevano nel caso concreto

  • art. 2, L. 22 luglio 1966, n. 613

    "per coadiuvante o coadiutore familiare ... il coniuge, che partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"

    La Corte ha ritenuto che la qualifica di coadiuvante familiare, come definita dalla norma, fosse soddisfatta dalla Tacconi; ciò le conferisce una relazione di fatto con l\'attività e con i distributori tale da legittimarla a proporre querela

  • Art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; la Corte ha anche disposto la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende in base alla manifesta infondatezza del ricorso

  • Giurisprudenza (Sez. Un., n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975)

    Richiamata per affermare che il bene giuridico protetto dal furto comprende anche il possesso inteso come relazione di fatto (anche senza titolo giuridico), e che il titolare della posizione di fatto può essere considerato persona offesa e proporre querela

  • d.lgs. 10.10.2022, n. 150 e d.l. 31.10.2022, n. 162 (richiamati)

    La Corte ha richiamato queste fonti per spiegare la riforma procedurale (spostamento del procedimento da d\'ufficio a querela per alcuni furti) e la decorrenza della nuova disciplina

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2022, verificare sempre la data di effettiva efficacia della norma per stabilire se il reato sia procedibile d\'ufficio o a querela di parte; in presenza della procedibilità a querela, l\'assenza o l\'invalidità della querela comporta l\'inammissibilità dell\'impugnazione fondata su tale presupposto
  • La legittimazione a proporre querela non coincide soltanto con la titolarità formale della proprietà: posizioni di fatto di possesso o detenzione (anche senza titolo giuridico) possono legittimare la persona come "offesa" ai fini della querela
  • Nel caso di beni destinati all\'esercizio di un\'attività commerciale, il titolare dell\'attività o il coadiuvante familiare stabilmente impegnato nella gestione possono essere considerati legittimati a proporre querela per furti ai danni di quei beni
  • Quando si contesta la legittimazione della querela, è utile produrre e verificare documentazione sulla gestione effettiva e sulle relazioni di fatto (visure, dichiarazioni di gestione, prove di attività abituale) piuttosto che solo titoli formali di proprietà
  • Impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne per spese e somme a favore della cassa delle ammende; valutare la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso

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