Sentenza n. 1873/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e al beneficio complessivo di € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 681/2025 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 giugno 2025; decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva attivato la Carta né accreditato le somme dovute. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti della pubblica amministrazione. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’adempimento del comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di attribuire alla ricorrente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, l’importo complessivo di € 2.500,00 oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Ha inoltre fissato una penalità di mora, pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento e comunque non oltre la scadenza del termine per l’adempimento spontaneo, con pagamento dell’eventuale penalità da parte del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede il beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza civile ottemperanda.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione anche a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del comando giudiziale; in mancanza di elementi idonei a provare l’adempimento, il ricorso deve essere accolto.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione un’attività vincolata e puntualmente determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adozione degli atti necessari, indicando il contenuto dell’adempimento e fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, anche consentendogli di delegare l’attività a un funzionario competente.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata quando l’inadempimento è ingiustificato, il comando giudiziale è di semplice esecuzione e la penalità non risulta manifestamente iniqua; essa può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e limitata al periodo anteriore all’intervento commissariale.
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