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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 2093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di rettifica del valore e di liquidazione della maggiore imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, relativo alla compravendita del 19 marzo 2002, registrata l’8 aprile 2002, di un complesso immobiliare a Firenze. L’Agenzia sosteneva che, alla data dell’atto, fossero già stati eseguiti lavori tali da rendere inattuale il valore catastale dichiarato e da legittimare la rettifica secondo il valore venale. Con il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 43, 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986; con il secondo contestava l’affermazione secondo cui spettava all’Amministrazione provare che le modifiche comportassero un incremento della rendita superiore al 15% e l’obbligo di aggiornamento catastale; con il terzo lamentava l’insufficiente e contraddittoria motivazione, in particolare per non avere considerato la comunicazione d’inizio lavori del 7 gennaio 2000. I venditori avevano inoltre eccepito l’inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione, eseguita presso luoghi diversi dai domicili eletti in appello.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di inesistenza della notificazione: gli errori di luogo integravano nullità, sanata dalla tempestiva costituzione dei venditori, poiché l’atto aveva raggiunto il proprio scopo. Ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il terzo motivo: l’Agenzia non aveva riportato nel ricorso il contenuto dell’atto d’inizio lavori né indicato in modo verificabile la risultanza decisiva asseritamente trascurata. È quindi rimasto definitivo l’accertamento di merito secondo cui non era provata l’esecuzione, prima della vendita, di lavori idonei a rendere inattuale la valutazione catastale; i lavori erano stati contestati dai venditori come interventi di risanamento conservativo appena iniziati e subito sospesi per l’occupazione abusiva dell’immobile. I primi due motivi, fondati sull’ipotesi che tali lavori fossero stati eseguiti, sono stati dichiarati assorbiti. La decisione della CTR Toscana, favorevole ai contribuenti e che aveva confermato l’annullamento della rettifica, è rimasta ferma. L’Agenzia è stata condannata a rifondere ai venditori costituiti 7.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti; nulla sulle spese nei confronti della società non costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4

    Ne consegue che l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito riguardo alla mancanza di prova da parte dell'Amministrazione dell'esecuzione di lavori anteriormente alla stipula dell'atto di compravendita, tali da rendere inattuale la valutazione catastale del complesso immobiliare assunta come base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta di registro, resta definitivo.

    La rettifica del valore non può fondarsi sulla sola allegazione che l’immobile sia stato trasformato: nel caso deciso, non essendo stata provata l’esecuzione prima della vendita di lavori che rendessero inattuale la valutazione catastale, è rimasta ferma la base imponibile catastale e non è stata riconosciuta la legittimità della rettifica.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    Ne consegue che la tempestiva costituzione in giudizio dei contribuenti venditori comporta sanatoria della nullità della notificazione, avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c. , comma 3).

    La notificazione nulla, ma non giuridicamente inesistente, è sanata dalla costituzione tempestiva del destinatario quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    La censura di omessa o insufficiente valutazione di atti o documenti richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale la risultanza decisiva trascurata; nel caso, il richiamo alla comunicazione d’inizio lavori senza riportarne il contenuto non ha consentito il controllo e ha reso inammissibile il motivo.

Massime di principio

  • Chi impugna una decisione per omessa o insufficiente valutazione di un documento deve identificarne e riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, spiegando perché sia decisivo; il semplice richiamo al documento non basta.
  • In una rettifica del valore immobiliare ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione deve provare i fatti concreti posti a fondamento della pretesa, compresa, se rilevante, l’esecuzione prima dell’atto di lavori tali da rendere inattuale il valore catastale assunto.
  • Una notificazione eseguita in un luogo errato, ma collegato al destinatario, può essere nulla anziché inesistente; la costituzione tempestiva della parte può sanare la nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
  • Se i motivi di diritto presuppongono un fatto che il giudice di merito ha ritenuto non provato e tale accertamento resta fermo, quei motivi possono risultare assorbiti.

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