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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 5536 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2013, contestando un'omissione di rilascio dello scontrino fiscale per un acquisto di frutta e verdura del valore di 4,00 euro. In appello ha inoltre eccepito la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse stato emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla contestazione dell'infrazione. Nel merito ha ribadito che la cliente avrebbe dimenticato lo scontrino sul bancone.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha escluso la violazione del termine di sessanta giorni, rilevando che l'avviso risultava notificato il 15 aprile 2013 e che la data manoscritta del 4 aprile 2013 non costituiva data certa. Ha inoltre ritenuto il motivo di merito inammissibile ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, perché mera riproposizione delle doglianze di primo grado senza specifica censura della motivazione della CTP, e comunque infondato, poiché il contribuente non aveva prodotto uno scontrino idoneo a dimostrare l'emissione contestata. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 370,00 euro di spese, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale prima dell'emanazione dell'atto, salvo specifiche esigenze di urgenza.

    La CTR ha ritenuto che, nel caso concreto, il termine fosse comunque decorso prima della notificazione dell'avviso. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la notifica anticipata non comporta automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa e quando sia garantito il diritto di difesa.

  • Art. 53, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello deve contenere specifici motivi di impugnazione.

    La mera riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado, senza contestare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità del motivo di appello.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    Poiché l'appello è stato rigettato, la CTR ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato per liquidare le spese del giudizio d'appello in 370,00 euro, in relazione al valore della controversia.

Massime di principio

  • Un'eccezione relativa al termine dilatorio di sessanta giorni deve essere verificata sulla base di date documentate e certe, soprattutto della data di notificazione dell'atto; una data manoscritta priva di idonea attestazione può avere scarso valore probatorio.
  • La violazione del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non determina necessariamente e automaticamente la nullità dell'atto: occorre considerare la natura dell'atto, l'eventuale previsione normativa della sanzione e la concreta tutela del diritto di difesa.
  • L'appello tributario deve indicare critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado. La semplice ripetizione delle difese già respinte può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • In una contestazione per mancato rilascio dello scontrino, il contribuente deve fornire riscontri documentali coerenti, come lo scontrino corretto e compatibile con l'orario del controllo. Un documento recante un orario successivo al verbale della Guardia di Finanza non dimostra l'avvenuta emissione dello scontrino contestato.
  • La soccombenza in appello può comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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