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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- del 23.09.21, notificato in data 29.09.2021, con cui il Ministero respingeva – per la seconda volta - l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per la patologia “esiti di tiroidectomia totale microcarcinoma papillifero tiroideo; in corso trattamento sostitutivo” contratta a seguito di missioni all’Estero effettuate dal ricorrente ripetutamente in Kosovo, in Iraq, Afghanistan, Libano.

Giustizia amministrativa202101007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per patologia tumorale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il secondo decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per gli esiti di tiroidectomia totale conseguenti a microcarcinoma papillifero tiroideo. Ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, sostenendo che il Comitato non avesse adeguatamente considerato le concrete condizioni di servizio durante le missioni in Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano, l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle e altri metalli pesanti, la manipolazione di materiali bellici nocivi, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione e la somministrazione ravvicinata di numerose vaccinazioni. Il ricorrente ha inoltre valorizzato la presenza nel sangue di elevate quantità di metalli pesanti e l’assenza di plausibili fattori eziologici estranei al servizio. Il nuovo parere del Comitato aveva escluso il nesso causale richiamando fattori di rischio generali della patologia, l’assenza di una dimostrata esposizione a radiazioni ionizzanti, studi epidemiologici e pubblicazioni scientifiche non confermativi di una maggiore incidenza tumorale nei militari impiegati nelle missioni all’estero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati, accertando la dipendenza da causa di servizio della patologia e imponendo all’Amministrazione i conseguenti adempimenti, previa ascrizione alla categoria VIII della Tabella A del d.P.R. n. 915/1978. Il Collegio ha premesso che il parere del Comitato di Verifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile per travisamento dei fatti o manifesta illogicità, senza sostituzione del giudice alle valutazioni tecniche dell’Amministrazione. Nel caso concreto, tuttavia, il parere è risultato generico e astratto, poiché non ha esaminato adeguatamente le specifiche modalità di svolgimento delle missioni, il protratto stazionamento in aree interessate da conflitti bellici, la dispersione di agenti nocivi e la manipolazione di materiali contaminati. Il TAR ha ritenuto plausibile l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle e metalli pesanti, nonché documentata la presenza anomala nel sangue di diversi metalli ad alta massa atomica. Ha quindi applicato il principio secondo cui, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario un riscontro scientifico diretto e universale del nesso eziologico: una volta dimostrata in termini plausibili l’esposizione a fattori di rischio connessi al servizio, spetta all’Amministrazione fornire la prova di una specifica, autonoma ed esclusiva genesi extra-lavorativa della patologia. Tale prova non è stata fornita, poiché il Comitato si è limitato a richiamare fattori di rischio generali e studi non riferiti concretamente alla posizione del ricorrente. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e la recente evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 915/1978, Tabella A, categoria VIII

    categoria 8^ della Tabella A

    La patologia deve essere ascritta alla categoria VIII della Tabella A, quale presupposto per i conseguenti adempimenti amministrativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa richiamata per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni all’estero o presso poligoni di tiro, non è indispensabile la dimostrazione di una legge scientifica universale che stabilisca un nesso eziologico diretto; il rapporto causale può essere desunto sulla base di elementi probabilistico-statistici e della concreta esposizione a fattori di rischio ambientale.
  • Una volta che il militare abbia documentato in termini plausibili l’esposizione a fattori nocivi connessi al servizio e l’assenza di adeguati fattori eziologici alternativi, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che la patologia derivi da una specifica causa extra-lavorativa autonoma, esclusiva e determinante, ovvero che gli agenti nocivi siano stati ininfluenti.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur esprimendo discrezionalità tecnica, è illegittimo quando esclude il nesso causale mediante considerazioni generiche e astratte senza confrontarsi con le concrete modalità di svolgimento del servizio, con la durata e intensità dell’esposizione e con la documentazione relativa ai fattori di rischio specificamente allegati dal militare.
  • Nel sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica, il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa, ma può annullare il provvedimento per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o manifesta illogicità quando l’Amministrazione non abbia valutato gli elementi concreti rilevanti ai fini del nesso eziologico.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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