Cassazione Penale, Sentenza n. 17313/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2022 e della sentenza del 26/09/2023 che avevano dichiarato estinto il reato a carico di Roberta Rabatti per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore generale deduceva violazione dell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen., sostenendo che l'imputata era stata ammessa alla messa alla prova senza che fosse stato operato il risarcimento del danno da essa cagionato (condizione prevista dalla norma), non avendo la Rabatti formulato alcuna offerta risarcitoria e non potendo invocare l'indigenza, avendo alienato l'azienda percependo un consistente corrispettivo.
La decisione
Ricorso accolto. La Corte ha ritenuto che l'ammissione alla messa alla prova richieda necessariamente la prescrizione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato e, "ove possibile", il risarcimento del danno; tali prescrizioni sono distinte e non surrogabili con l'affidamento al servizio sociale o con attività di pubblica utilità. La Corte ha anche affermato la legittimazione del Procuratore generale a impugnare l'ordinanza unitamente alla sentenza. Poiché il Tribunale si era limitato ad accogliere il programma proposto senza attivare i poteri istruttori per verificare l'effettività delle condizioni economiche dell'imputata e la concreta possibilità di risarcimento, la sentenza e l'ordinanza sono state annullate e gli atti trasmessi al giudice dell'udienza preliminare per il prosieguo e per una verifica secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 316-bis cod. pen.
Norma che individua il reato ascritto all'imputata (relativo alla indebita destinazione/uso del finanziamento regionale e alla mancata restituzione a seguito di revoca); richiamata per descrivere l'oggetto dell'azione penale.
art. 168-bis cod. pen., comma 2
Il risarcimento del danno cagionato dal reato costituisce condizione per l'ammissione alla definizione con messa alla prova, ma va valutato nella misura "ove possibile": deve essere proposto e corrispondere, nella misura esigibile, al pregiudizio patrimoniale della vittima o allo sforzo massimo ragionevolmente esigibile dall'imputato tenuto conto delle sue condizioni economiche.
art. 464-bis cod. proc. pen., comma 4
"il programma di trattamento allegato all'istanza di messa alla prova «in ogni caso prevede: [...] b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; [... ]»"
Il programma di trattamento deve prevedere specifiche prescrizioni dirette ad elidere o attenuare le conseguenze del reato, con esplicito riferimento al risarcimento, alle condotte riparatorie e alle restituzioni; ciò conferma che tali misure sono elementi essenziali della messa alla prova.
art. 464-quinquies cod. proc. pen., comma 1
"Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti [...]"
L'ordinanza che sospende il procedimento deve determinare termini per l'adempimento delle condotte riparatorie o risarcitorie; ciò sottolinea il carattere vincolante e verificabile degli obblighi imposti nell'ambito della messa alla prova.
art. 133 cod. pen.
Il giudice valuta l'idoneità del trattamento e la proporzione del risarcimento rispetto alle condizioni personali ed economiche dell'imputato tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 (es. condizioni di vita, gravita', possibilità economiche).
Massime di principio
- L'ammissione alla messa alla prova richiede la prescrizione di misure dirette ad eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato e, ove possibile, il risarcimento del danno: tali misure sono condizioni autonome e non possono essere surrogate dall'affidamento ai servizi sociali o da lavori di pubblica utilità.
- Il requisito del risarcimento va valutato in relazione alla concreta possibilità dell'imputato (\"ove possibile\"): il giudice deve verificare, anche d'ufficio, le condizioni economiche dell'imputato e l'effettiva fattibilità di un ristoro, ponderando lo sforzo massimo esigibile secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- La richiesta di messa alla prova non genera un diritto incondizionato: l'accoglimento dipende da una valutazione discrezionale del giudice sulla idoneità del programma e sulla corrispondenza degli impegni alle reali condizioni dell'imputato.
- Se il giudice omette di attivare i poteri istruttori per verificare la possibilità di risarcimento o la situazione patrimoniale dell'imputato, la decisione è viziata e soggetta ad annullamento con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
- Il Procuratore generale è legittimato a proporre impugnazione anche dell'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova quando non ne abbia avuto preventiva comunicazione, potendo impugnare unitamente la sentenza che definisce il procedimento.
- Per la difesa, in situazione analoga, conviene allegare prove documentali sulla propria situazione economica (per dimostrare indigenza) o formulare proposte concrete di riparazione/rimborso/attività riparatorie per aumentare le probabilità di accoglimento della messa alla prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17111/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17112/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →