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Sentenza

Sentenza n. 1874/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 395 del 27.03.2019 con cui è stato pubblicato, ex art. 9 comma 1 del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale, nonché l'elenco nominativo stesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi ove occorra l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9.11.2018, con cui il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in Sardegna, avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018, con pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\11\2019 : 1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1205 del 1.08.2019 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017,nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 2. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7.08.2019 con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 approvata con decreto dipartimentale prot. n. 1205 del 1 agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 3. del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 9.08.2019con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 4. del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30.08.2019con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata pubblicate sul sito del MIUR e i provvedimenti di estremi ignoti relativi ai singoli atti di nomina a Dirigente Scolastico per l'a.s. 2019/2020 dei concorrenti classificatisi in posizione utile per le assunzioni del predetto anno scolastico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\11\2020 : 1. del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 998 del 14.08.2020 con cui è stata ripubblicata con modifiche la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, già pubblicata con Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7.08.2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del decreto- n. 998 del 14.08.2020, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 2. dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso, a partire dal 1.9.2020 nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti; 3. di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguenziale.

Giustizia amministrativa201906918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusi l'elenco degli ammessi alla prova orale, le graduatorie nazionali e i successivi provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali, nella parte in cui non contemplavano i ricorrenti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, contestando la loro mancata inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nelle graduatorie nazionali e nei successivi provvedimenti di assegnazione ai ruoli regionali. Il testo della sentenza non riporta analiticamente le specifiche censure dedotte. Nel corso del giudizio, dapprima tre ricorrenti hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e, all'udienza pubblica, la medesima dichiarazione è stata resa anche dagli altri tre ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che dalle dichiarazioni rese dalla difesa dei ricorrenti emergeva l'assenza di un interesse attuale alla definizione nel merito della controversia. Le spese sono state tuttavia poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il Collegio ha ritenuto infondati nel merito i motivi di ricorso alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare al Ministero le spese di lite, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse, risultante dalle dichiarazioni delle parti, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso senza esame nel merito della domanda.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente, quando evidenzi in modo chiaro il venir meno dell'interesse attuale alla decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Anche quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica la fondatezza delle censure alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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