Sentenza del 10/06/2015 n. 12021 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1997 e il separato atto di contestazione delle sanzioni, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione redditi non dichiarati sulla base delle movimentazioni bancarie, in particolare versamenti e prelevamenti ritenuti ricavi. Ha contestato, tra l'altro, la motivazione dell'avviso, la regolarità dell'attività ispettiva, l'applicabilità della presunzione bancaria ai lavoratori autonomi e l'irrogazione separata delle sanzioni. L'Ufficio ha impugnato il riconoscimento forfetario di costi pari al 75% dei ricavi accertati, ritenendolo privo di adeguata prova e motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito le controversie relative all'accertamento e alle sanzioni. Ha ritenuto fondato il motivo principale del contribuente relativo alla presunzione sui prelevamenti bancari, poiché egli era un lavoratore autonomo e la presunzione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per i lavoratori autonomi, dalla Corte costituzionale n. 228 del 2014. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi del contribuente, inclusi quelli sulla motivazione dell'avviso, sull'ordine di verifica, sulla mancata riunione dei procedimenti e sull'irrogazione separata delle sanzioni. Ha respinto la censura dell'Ufficio contro la possibilità di dedurre costi, ma ha accolto quella relativa alla carenza di motivazione della quantificazione forfetaria dei costi nel 75%. Le sentenze della CTR sono state cassate e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che dovrà riesaminare la controversia applicando tali principi e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
La presunzione è stata dichiarata illegittima limitatamente alle parole "o compensi".
La presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi o compensi non può operare nei confronti dei lavoratori autonomi. Per questi soggetti non è ragionevole presumere che ogni prelevamento sia destinato a investimenti produttivi di reddito.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
È arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina la presunzione legale relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi, anche quando l'accertamento riguarda periodi anteriori alla pronuncia, se la questione è ancora pendente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
L'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria. La mancata o erronea indicazione delle norme applicate, da sola, non determina necessariamente la nullità dell'avviso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari richiede una motivazione comprensibile e idonea a rendere conoscibili i presupposti della pretesa, ma non impone necessariamente una perfetta indicazione di ogni riferimento normativo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4
Nel determinare il reddito imponibile possono essere considerati i costi inerenti ai maggiori ricavi accertati, ma la loro esistenza e quantificazione devono essere supportate da elementi probatori o da una motivazione adeguata.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i costi deducibili grava sul contribuente. Tuttavia, se il giudice riconosce tali costi, deve spiegare in modo non apodittico le ragioni e gli elementi che giustificano la relativa quantificazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17
La sentenza non ha accolto la contestazione relativa all'irrogazione delle sanzioni con atto separato, poiché il motivo non formulava una critica specifica alla decisione impugnata.
Art. 274 c.p.c.
La riunione di cause connesse è uno strumento ordinatorio rimesso al giudice e la sua mancata adozione non configura, di per sé, omessa pronuncia o una causa di nullità.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi, la presunzione fiscale sui prelevamenti bancari non può essere utilizzata automaticamente per trasformare i prelievi non giustificati in compensi non dichiarati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
- L'individuazione del beneficiario di un'operazione bancaria non è sempre sufficiente: occorre valutare la natura e la causa dell'operazione. Tuttavia, per i prelevamenti dei lavoratori autonomi, manca in radice la presunzione legale di redditività dichiarata incostituzionale.
- Se l'Amministrazione recupera maggiori ricavi, il contribuente può far valere i costi inerenti, ma deve fornire elementi idonei a dimostrarne l'esistenza e l'inerenza.
- Il giudice tributario non può determinare costi deducibili in modo puramente forfetario o inserirne la percentuale soltanto nel dispositivo: deve indicare le prove o i ragionamenti presuntivi che giustificano la quantificazione.
- Un avviso di accertamento non è automaticamente nullo per un riferimento normativo mancante o inesatto, purché la motivazione permetta di comprendere i fatti e i presupposti della pretesa fiscale.
- In Cassazione è necessario trascrivere o riprodurre gli atti rilevanti sui quali si fonda la censura; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente una vittoria definitiva: comporta il riesame della controversia da parte del giudice di rinvio, vincolato ai principi stabiliti dalla Corte.
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