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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16793/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della continuazione in executivis. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

L'istante, nell'interesse di un soggetto detenuto, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già definiti da quattro sentenze irrevocabili, alcuni dei quali erano già stati riuniti ex art. 81, comma 2, c.p. con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione di altra Corte d'appello. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, assumendo che il giudice avrebbe erroneamente qualificato o trattato l'istanza come reiterata e comunque senza adeguata motivazione; 2) violazione dell'art. 156, comma 1, c.p.p. per asserita omessa notifica al detenuto del decreto di fissazione dell'udienza camerale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché generico e non ancorato a specifiche ragioni di fatto e di diritto, oltre che riferito a vizi non desumibili dal provvedimento impugnato; il secondo perché smentito dagli atti, dai quali risultava l'avvenuta notifica il 18 ottobre 2024, e comunque perché non era allegata né la tardività dell'avviso né un'eventuale tempestiva eccezione in udienza.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma posta a fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze definitive in sede esecutiva

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione già riconosciuto per alcuni dei reati con precedente ordinanza del giudice dell'esecuzione

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale parametro del provvedimento di inammissibilità dell'istanza reiterata e della valutazione di genericità dei motivi

  • art. 156, comma 1, c.p.p.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale

  • art. 606 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo fornito, ma il controllo di legittimità ha riguardato vizi di motivazione e violazione di legge processuale in termini tipici del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati definiti con sentenze irrevocabili deve essere sorretta da specifiche allegazioni in fatto e in diritto; deduzioni generiche o non pertinenti rispetto alla concreta ratio del provvedimento impugnato sono inammissibili.
  • Quando si deduce un vizio di notifica dell'avviso o del decreto di fissazione dell'udienza, il motivo deve confrontarsi con gli atti processuali e indicare specificamente la tardività o l'inosservanza effettiva della forma prescritta; in difetto, la censura è generica e non può essere accolta.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare un vizio di motivazione in astratto: occorre indicare il concreto contenuto mancante, contraddittorio o illogico della motivazione del provvedimento impugnato, non potendosi fondare il ricorso su rilievi non riscontrabili nel testo dell'ordinanza.
  • La reiterazione di un'istanza esecutiva richiede una critica puntuale alla valutazione di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p.; in mancanza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • rami":["Processo penale","Esecuzione penale"],"materie":["Impugnazioni","Riti alternativi"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Nullità processuale"]}]}}type:object}}}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}],
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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IstitutiNullità processuale

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