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Sentenza

Sentenza n. 1549/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento: a) dell'ordinanza del Comune di Aversa n. -OMISSIS- del 14/07/2022, prot. n. -OMISSIS- del 14/07/2022, con la quale si «ordina ...di provvedere "ad horas" e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente previa comunicazione a questi Uffici - alla rimozione dei rifiuti sopra descritti, presenti sui citati terreni in Aversa alla Via -OMISSIS- », notificata a mezzo del servizio postale in data 20.08.2022; b) ove occorrer possa della comunicazione prot. -OMISSIS--PM del 20 gennaio 2020, ancorché non conosciuta; c) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi della s.a.s. ricorrente.

Giustizia amministrativa202205382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti e ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Aversa le aveva imposto la rimozione, entro quindici giorni e con modalità urgenti, di rifiuti pericolosi e non pericolosi rinvenuti su un terreno di sua proprietà. Ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza e il difetto assoluto di attribuzione del Sindaco, l'insussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il difetto dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, dell'art. 3 e dell'art. 7 l. 241/1990, nonché i vizi di illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione del giusto procedimento. In particolare, l'ordinanza si fondava esclusivamente su un sopralluogo della Polizia municipale effettuato il 15 gennaio 2020 e documentato il 20 gennaio 2020, mentre il provvedimento era stato adottato il 14 luglio 2022, senza un aggiornato accertamento della presenza dei rifiuti né un accertamento in contraddittorio della responsabilità dolosa o colposa della proprietaria. La società contestava inoltre che i rifiuti fossero presenti sull'area e fossero riconducibili alla propria attività, rappresentando di avere chiesto un sopralluogo congiunto senza ricevere risposta.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Caserta, poiché non era stato impugnato alcun atto riconducibile alla sua competenza. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, che consente di ordinare la rimozione dei rifiuti anche al proprietario dell'area soltanto quando l'abbandono o il deposito incontrollato siano a lui imputabili a titolo di dolo o colpa, sulla base di accertamenti svolti in contraddittorio con gli interessati. L'ordinanza non motivava in alcun modo la responsabilità della società: richiamava soltanto la presenza di rifiuti rilevata circa due anni e mezzo prima dell'adozione dell'atto. Il generico riferimento difensivo del Comune alla possibile colpa omissiva del proprietario non poteva integrare successivamente la motivazione, né risultava concretamente riferito alla condotta della società. Il provvedimento è stato quindi annullato. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, mentre le spese nei confronti della Prefettura sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Fatta salva l’applicazione della sanzione di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

    La rimozione può essere ordinata al proprietario solo se l'abbandono dei rifiuti gli è imputabile a titolo di dolo o colpa, accertata in contraddittorio; è illegittima una responsabilità meramente oggettiva o da posizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza deve motivare concretamente sia la situazione posta a fondamento dell'intervento sia la responsabilità del proprietario; la motivazione non può essere integrata postumamente dalle difese processuali dell'amministrazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, ma la decisione si fonda sull'assenza di un accertamento concreto e motivato della responsabilità ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La ricorrente ha contestato l'utilizzo del potere sindacale previsto dall'art. 54 invece dell'art. 50; tale censura non costituisce la ratio decisiva dell'annullamento.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La ricorrente ha contestato il ricorso al potere previsto dall'art. 54 TUEL in assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza; il giudice ha deciso sulla base della violazione dell'art. 192 d.lgs. 152/2006.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità dell'atto è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR ha definito la controversia mediante annullamento per illegittimità del provvedimento.

Massime di principio

  • L'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 può essere rivolto al proprietario dell'area soltanto quando l'abbandono o il deposito incontrollato siano a lui imputabili a titolo di dolo o colpa; la mera qualità di proprietario non è sufficiente.
  • La responsabilità colposa del proprietario può anche consistere nell'omissione di cautele normalmente esigibili per custodire e proteggere l'area, ma tale omissione deve essere concretamente accertata e motivata in relazione alla specifica situazione.
  • L'accertamento della responsabilità del proprietario deve essere svolto in contraddittorio con gli interessati; il provvedimento deve inoltre indicare le ragioni concrete per cui la condotta del proprietario abbia contribuito all'abbandono dei rifiuti.
  • Un'ordinanza di rimozione fondata esclusivamente su un sopralluogo risalente, senza verifica aggiornata della permanenza dei rifiuti e senza motivazione sulla responsabilità del proprietario, è illegittima.
  • L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione assente dell'ordinanza mediante richiami generici alla possibile colpa omissiva del proprietario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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