Sentenza n. 3930/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 4595/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 1189/2024, pubblicata in data 25/10/2024, e notificata il 07/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 4595/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 7 novembre 2024. La sentenza aveva accertato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per complessivi euro 2.000,00, e aveva condannato l'Amministrazione all'emissione del relativo buono elettronico. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia ministeriale e chiesto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 5 maggio 2025, era stato notificato all'Amministrazione il 7 novembre 2024 ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla sentenza. Ha ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico del Ministero il compenso del Commissario, determinato in euro 500,00, e le spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e contributo unificato se versato. Il dispositivo prevede inoltre la condanna del Ministero al pagamento delle penalità di mora, richiamate in motivazione, sebbene il relativo importo non sia specificato nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo azionato, la sua notificazione all'amministrazione, l'inutile decorso del termine previsto dalla legge e la mancata esecuzione del comando giudiziale.
- In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può designare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle eventualmente dovute per l'attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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