Sentenza n. 13434/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale delle operazioni giornaliere che ha classificato la candidata come ritirata e provvedimento di esclusione per non idoneità alle prove di efficienza fisica, nonché la clausola del bando che non prevedeva la ripetizione della prova in caso di infortunio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui, nell’ambito del concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, era stata classificata tra i non idonei con la sigla RIT (ritirata) ed esclusa con la motivazione di essersi ritirata durante la prova di corsa piana sui 1000 metri. Ha dedotto che l’interruzione fosse dovuta a un infortunio muscolare occorso durante l’esecuzione della prova, documentato da ecografia e referto ortopedico, e ha contestato anche il bando nella parte in cui non consentiva la ripetizione della prova in caso di infortunio. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a essere dichiarata idonea previa valutazione delle condizioni fisiche successive alla guarigione, la riammissione con riserva e la ripetizione della prova; in subordine, ha domandato il risarcimento del danno per equivalente e ha richiesto una verificazione tecnica o una consulenza tecnica d’ufficio. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla controversia, non intendendo impugnare l’esito negativo della prova orale cui era stata ammessa con riserva.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse e non ha esaminato nel merito le censure relative all’infortunio, alla validità della clausola del bando, all’esclusione e alla ripetizione della prova. Ha rilevato che la parte dispone dell’azione fino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né procedere d’ufficio alla coltivazione della controversia. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’andamento complessivo della vicenda e della materia del contenzioso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 100 c.p.c.
è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio
L’interesse ad agire deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza impedisce la prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
artt. 19 e 66 c.p.a.
la disamina di una verificazione tecnica ex artt. 19 e 66 c.p.a. (o, in subordine, CTU)
Le richieste istruttorie formulate dalla ricorrente non sono state esaminate, poiché il venir meno dell’interesse ha impedito la decisione sul merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione; se sopravviene la sua carenza, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla coltivazione del giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure, delle domande consequenziali e delle richieste istruttorie formulate nel ricorso.
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