Sentenza del 12/01/2017 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Soggetto tenuto al pagamento delle imposte dopo la cancellazione per il periodo precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di imputare al liquidatore, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la responsabilità per imposte riferite a un periodo precedente alla cancellazione. Il liquidatore risponde personalmente soltanto se l'Amministrazione dimostra che egli non ha soddisfatto un'obbligazione tributaria già sorta anteriormente alla cancellazione e che, al momento rilevante, tale obbligazione era certa e giuridicamente esigibile, ad esempio perché l'imposta era stata definitivamente accertata o perché era passata in giudicato la sentenza relativa all'accertamento.
La decisione
La responsabilità personale del liquidatore non è automatica per il solo fatto della cancellazione della società. Essa opera esclusivamente entro i limiti dell'obbligazione tributaria preesistente alla cancellazione e previo assolvimento, da parte dell'Amministrazione, dell'onere di dimostrare sia l'esistenza del debito tributario sia la violazione imputabile al liquidatore, consistente nel mancato pagamento dell'obbligazione. In assenza di tale prova, la pretesa nei confronti del liquidatore non può essere validamente esercitata.
Norme richiamate
Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973
Il liquidatore risponde personalmente delle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, se non prova di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
La norma non rende il liquidatore automaticamente responsabile dei debiti fiscali della società cancellata. L'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un'obbligazione tributaria sorta prima della cancellazione e il mancato soddisfacimento della stessa da parte del liquidatore. La responsabilità è quindi personale, subordinata alla prova dei presupposti normativi e limitata all'importo dell'obbligazione non pagata.
Norme sulla cancellazione della società dal registro delle imprese
La cancellazione estingue la società, ma non consente di trasferire automaticamente al liquidatore ogni debito tributario potenziale o non ancora definitivamente accertato. Per agire contro il liquidatore occorre individuare un'obbligazione tributaria già sorta e dimostrarne l'inadempimento secondo i requisiti dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta, da sola, la responsabilità personale del liquidatore per tutte le imposte riferibili al passato.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare concretamente l'esistenza di un debito tributario sorto prima della cancellazione e il fatto che il liquidatore non lo abbia pagato.
- Un accertamento non ancora definitivo o una pretesa fiscale ancora controversa non sono sufficienti, da soli, a dimostrare un'obbligazione tributaria già certa ed esigibile ai fini della responsabilità del liquidatore.
- La responsabilità del liquidatore è limitata all'importo del debito tributario non soddisfatto e presuppone anche la verifica della disponibilità di beni o risorse sociali utilizzabili per il pagamento.
- In situazioni analoghe, il liquidatore dovrebbe conservare la documentazione contabile e bancaria relativa alla liquidazione, ai pagamenti effettuati e alla distribuzione dell'attivo, poiché tali elementi possono essere decisivi per dimostrare di aver rispettato la priorità dei crediti tributari.
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