Cassazione Penale, Sentenza n. 33681/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trovato era imputato per furto aggravato (art. 625 c.p., nn. 2 e 7) per aver prelevato acqua collegandosi abusivamente alla rete comunale. Il Pubblico Ministero ha effettuato una contestazione suppletiva dell'aggravante "essere il bene destinato a pubblico servizio" (n.7) dopo il mutamento del regime di procedibilità; il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela ritenendo tardiva la contestazione suppletiva e che la mancanza della condizione di procedibilità impedisse qualsiasi attività processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero fondato. Ha affermato che, alla luce del capo di imputazione (furto mediante allaccio diretto alla rete comunale), la circostanza aggravante n.7 va considerata come contestabile in fatto e che l'originaria contestazione rendeva il reato procedibile d'ufficio. Inoltre la Corte ha stabilito che l'art. 129 c.p.p. non impedisce, in generale, la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero e che la dichiarazione di improcedibilità non può essere pronunciata immediatamente senza il contraddittorio e senza che sia valutata la legittima attività del P.M. (diversa la regola applicata alla prescrizione). La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ai sensi dell'art. 569, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 c.p. (nn. 2 e 7)
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante n.7 (bene destinato a pubblico servizio) può essere contestata in fatto quando il capo di imputazione descrive elementi fattuali idonei a evocare la destinazione pubblica (es. allaccio diretto alla rete comunale), rendendo il reato procedibile d'ufficio
art. 129 c.p.p.
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità limita la cognizione del giudice ma non impedisce, di per sé, l'esercizio delle facoltà processuali delle parti; non autorizza il giudice a dichiarare senz'altro l'improcedibilità senza contraddittorio né a precludere la contestazione suppletiva del P.M.
art. 517 c.p.p.
Riconosce al pubblico ministero il potere/dovere di contestare le circostanze aggravanti in base agli elementi del fascicolo; tale potere non risulta estinto dal venir meno della procedibilità per iniziativa della persona offesa
art. 529 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle pronunce che il giudice può rendere e della necessità di valutare la reale procedibilità d'ufficio quando l'aggravante incide sulla punibilità
art. 569, comma 4 c.p.p.
Norma applicata per disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
art. 345 c.p.p.
Rilevata la differenza tra giudicato stabile e instabile: la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela genera giudicato instabile che non impedisce un nuovo esercizio dell'azione penale
d.lgs. n.150 del 2022 (cd. riforma Cartabia)
La riforma ha modificato il regime di procedibilità; la Corte sottolinea che il mutamento delle regole di procedibilità impone che il P.M. possa adeguare l'imputazione (anche mediante contestazione suppletiva) senza essere penalizzato da calcoli temporali dei rinvii processuali
Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Richiamata per il principio sulla "contestazione in fatto" e sulla necessità che l'imputato riceva informazione chiara e precisa degli elementi fattuali che costituiscono l'aggravante
Sez. U., n. 12283 del 25/01/2005 (De Rosa)
Riferita per affermare la possibilità di modifica dell'imputazione da parte del P.M. e la necessità del contraddittorio
Sez. U., n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
Richiamata come pronuncia recente che ha trattato il rapporto tra contestazione suppletiva e cause di estinzione (prescrizione), ma la Corte distingue il caso della prescrizione da quello della procedibilità
Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Citata per evidenziare differenze nel trattamento delle diverse cause di estinzione o impedimento e gli effetti sul giudicato
Massime di principio
- La circostanza aggravante contenente componenti valutative (es. bene destinato a pubblico servizio) può essere efficacemente contestata in fatto se il capo di imputazione indica elementi fattuali concreti che ne rendono chiara la portata (per es. allaccio diretto alla rete comunale).
- La "contestazione in fatto" non richiede necessariamente la citazione testuale della norma; sono ammesse perifrasi o formule evocative purché consentano all'imputato di conoscere con precisione il fatto da cui deriva l'aggravante e di difendersi adeguatamente.
- L'art. 129 c.p.p. obbliga il giudice a dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, ma tale declaratoria non può essere pronunciata senza contraddittorio e senza considerare le iniziative legittime del pubblico ministero (es. contestazione suppletiva).
- La dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela non deve automaticamente escludere la possibilità per il P.M. di ripristinare la procedibilità mediante contestazione suppletiva tempestiva; la regola che applica l'effetto "ora per allora" alla prescrizione non si estende automaticamente alla procedibilità.
- In situazioni di mutamento normativo sul regime di procedibilità, il P.M. deve adottare tempestivamente, alla prima udienza utile, le iniziative necessarie (contestazione suppletiva o integrazione dell'imputazione) per adeguare il processo; il giudice deve valutare la legittimità e la rilevanza di tali iniziative prima di dichiarare l'improcedibilità.
- Per difesa e giudice: se l'aggravante ha contenuto valutativo, richiedere o ammettere la specificazione fattuale che ne costituisce il fondamento (prove, documenti, verbalizzazioni) per consentire il corretto esercizio del contraddittorio.
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