Sentenza del 23/05/2018 n. 2115 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF- Accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento sintetico è stato ritenuto non correttamente fondato nella parte in cui considerava spese affrontate in annualità diverse da quella verificata e non valutava adeguatamente il reddito complessivo della famiglia. La decisione si pone in senso conforme alla sentenza della Corte di cassazione n. 25585/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito presumendo una capacità contributiva sulla base delle spese sostenute dal contribuente. La decisione ha chiarito che devono essere considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute nell'anno d'imposta oggetto di verifica, senza imputare a tale annualità spese riferibili ad altri periodi. Inoltre, la congruità del reddito dichiarato deve essere valutata tenendo conto della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 600/1973
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base delle spese sostenute e degli elementi indicativi di capacità contributiva. L'Amministrazione deve però riferire le spese all'effettivo periodo d'imposta oggetto di controllo e valutare complessivamente la situazione economica e reddituale della famiglia.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, le spese utilizzate per ricostruire il reddito devono essere effettivamente sostenute nell'anno sottoposto a verifica; non è corretto attribuire a un'annualità spese relative ad altri periodi.
- La presenza di una spesa rilevante non dimostra automaticamente un reddito occulto: occorre verificare quando la spesa è stata sostenuta, chi l'ha finanziata e con quali risorse.
- La valutazione della capacità contributiva deve considerare il contesto economico complessivo del nucleo familiare, inclusi i redditi degli altri componenti, quando rilevanti per spiegare la disponibilità finanziaria.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando l'errata imputazione temporale delle spese oppure provando che esse sono state sostenute con risorse diverse dal reddito dell'anno accertato, come risparmi pregressi, redditi familiari o altre disponibilità lecite.
- L'Amministrazione deve motivare in modo coerente il collegamento tra le spese considerate e il maggior reddito presunto, evitando ricostruzioni basate su dati parziali o temporalmente non pertinenti.
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