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Sentenza

Sentenza n. 3629/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione dell’ARERA n. 379/2025/E/EEL del 5 agosto 2025, con cui è stato rigettato il reclamo presentato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 14.2 del TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive, adottato da ARERA con delibera ARG/elt 99/08 e più volte aggiornato, che rappresenta lo strumento regolatorio attuativo, di seguito “TICA”), in relazione alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione delle opere di connessione da parte del gestore di rete edistribuzione S.p.A.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui, ove occorrer possa: - delle FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito istituzionale, nella parte in cui interpretano l’art. 10.1 del TICA nel senso che, nei casi di c.d. "esecuzione mista”, il termine per la realizzazione delle opere da parte del gestore di rete decorre dalla data del collaudo delle opere realizzate dal produttore; - del Parere tecnico reso dalla Direzione Mercati Energia in data 22 luglio 2025, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202503935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 379/2025/E/EEL di rigetto del reclamo relativo alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo nella realizzazione delle opere di connessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente e gestore di rete)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato il rigetto del reclamo proposto ai sensi dell’art. 14.2 del TICA, deducendo, con quattro motivi, la violazione e falsa applicazione della disciplina europea e nazionale in materia di connessioni e fonti rinnovabili e degli artt. 1, 9, 10 e 16 del TICA. In particolare, ha sostenuto che il termine per la realizzazione delle opere di connessione a carico del gestore dovesse decorrere dalla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione, e non dal collaudo delle opere realizzate dal produttore. Ha inoltre contestato l’utilizzazione della nozione di “esecuzione mista”, ritenuta non prevista dal TICA e idonea a eludere i termini massimi, nonché il rilievo attribuito alle FAQ pubblicate da ARERA, asseritamente utilizzate come fonte normativa. Infine, ha dedotto contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione dei principi di legalità, proporzionalità, efficienza, imparzialità e promozione delle fonti rinnovabili. E-Distribuzione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficientemente individuati petitum e causa petendi, nonostante la genericità delle intitolazioni dei motivi. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina dell’indennizzo automatico dell’art. 14 TICA non esclude l’applicazione dell’art. 16, relativo alla realizzazione in proprio dell’impianto di rete da parte del richiedente. In tale fattispecie il richiedente realizza alcune opere, mentre il gestore procede alle verifiche e al collaudo finale; pertanto, il collaudo costituisce il momento in cui il gestore accetta le opere private e ricompone unitariamente le attività eseguite da soggetti diversi. È stato respinto anche il secondo motivo: sebbene la formula “esecuzione mista” non sia espressamente contenuta nel TICA, essa descrive la fattispecie disciplinata dall’art. 16, nella quale la realizzazione delle opere è ripartita tra produttore e gestore. Il terzo motivo è stato rigettato perché la deliberazione ARERA è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base dei fatti e delle norme applicabili; il richiamo alle FAQ ha avuto valore meramente accessorio e confermativo, non costituendo esse la fonte autonoma della decisione. Infine, il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 10.1 TICA disciplina i tempi massimi per i lavori del gestore senza considerare la diversa ripartizione dei compiti prevista dall’art. 16. Il riferimento al collaudo non determina incertezza dei tempi, essendo previsto dal TICA uno specifico termine per la sua esecuzione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08

    La disciplina dell’indennizzo automatico prevista dall’art. 14 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 si riferisce espressamente alle ipotesi in cui la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni richiamate.

    La disciplina dell’indennizzo automatico deve essere coordinata con l’art. 16 TICA e non esclude le fattispecie di realizzazione in proprio o di esecuzione ripartita delle opere di connessione.

  • art. 16 TICA

    Il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete; il gestore effettua il collaudo finale entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

    Quando parte delle opere è realizzata dal richiedente, il collaudo del gestore costituisce l’atto funzionale alla messa in esercizio e all’accettazione delle opere, ricomponendo unitariamente attività realizzate da soggetti diversi.

  • art. 10.1 TICA

    La disposizione disciplina i tempi massimi concessi al gestore di rete per completare i lavori.

    I termini previsti dall’art. 10.1 devono essere letti in coordinamento con la ripartizione dei compiti prevista dall’art. 16 TICA e non si applicano in modo avulso alle ipotesi di realizzazione mista.

  • art. 14.2 TICA

    La ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’art. 14.2 del TICA.

    La disposizione costituisce la base procedurale del reclamo all’Autorità in materia di indennizzo automatico per ritardi nella connessione.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 79/1999

    La norma è stata invocata dalla ricorrente quale parametro primario della disciplina delle connessioni, ma il TAR non ha ravvisato una violazione derivante dall’interpretazione adottata da ARERA.

  • Direttiva 2003/54/CE

    Il TAR ha ritenuto che l’interpretazione del TICA relativa alle opere realizzate in modo ripartito non contrasti con la disciplina europea richiamata.

Massime di principio

  • La disciplina dell’indennizzo automatico prevista per i ritardi nella connessione deve essere coordinata con le disposizioni regolatorie che prevedono la realizzazione in proprio delle opere di rete da parte del richiedente.
  • Quando le opere di connessione sono realizzate in parte dal produttore e in parte dal gestore di rete, il collaudo finale può costituire il momento di accettazione delle opere private e di unificazione funzionale delle attività eseguite da soggetti diversi.
  • La nozione di “esecuzione mista”, anche se non espressamente qualificata dal testo regolatorio, è legittima quando descrive la ripartizione delle attività prevista dalla disciplina della realizzazione in proprio delle opere di connessione.
  • Il richiamo a FAQ dell’autorità regolatrice non viola il principio di legalità quando le FAQ hanno funzione meramente accessoria e confermativa di un’interpretazione già adeguatamente fondata sulle disposizioni normative e regolatorie applicabili.
  • I termini per la realizzazione delle opere di connessione devono essere interpretati considerando la concreta ripartizione dei compiti tra produttore e gestore; il riferimento al collaudo non rende incerti i tempi quando la disciplina prevede uno specifico termine per il suo svolgimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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