Sentenza n. 120/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 430/2025, pubblicata il 23.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che riconosceva il diritto alla Carta del docente per più annualità, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Modena, notificata al domicilio reale dell’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione spontanea, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione alla pronuncia. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato il beneficio della Carta del docente per tutte le annualità indicate nella sentenza ottemperanda. La ricorrente ha quindi rappresentato l’intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Poiché l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha applicato la regola generale della soccombenza virtuale, condannando il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato nella sentenza ottemperanda quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino all’attribuzione concreta del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’Amministrazione adempie alla sentenza ottemperanda soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio secondo la regola della soccombenza.
- La notifica della sentenza passata in giudicato al domicilio reale dell’Amministrazione fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione spontanea, decorso il quale può essere promosso il giudizio di ottemperanza.
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