Ordinanza n. 1103/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento della nota del 18 settembre 2024 con cui l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo del Comune di Palermo ha dichiarato “improcedibile la perizia giurata prot. 950315 del 24/07/2024 che pertanto non può produrre gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 16/2016”, relativa all’istanza di sanatoria di un immobile di proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha dichiarato improcedibile una perizia giurata relativa a un’istanza di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Palermo del 18 settembre 2024, con la quale l’Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo ha dichiarato improcedibile la perizia giurata presentata il 24 luglio 2024, ritenendo che essa non potesse produrre gli effetti previsti dall’art. 28, comma 3, della legge regionale siciliana n. 16/2016. Ai fini della decisione, il Collegio ha ritenuto necessario verificare, anche con riguardo alla genuinità della dichiarazione richiamata negli atti e datata 30 aprile 1976, la situazione storica dell’area e dell’immobile mediante l’acquisizione delle aerofotogrammetrie disponibili.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso, ma ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato all’amministrazione intimata, non costituita in giudizio, di acquisire e depositare tutte le aerofotogrammetrie, anche risalenti, detenute dal Ministero della Cultura – Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione – Aerofototeca Nazionale, relative alla zona oggi individuata dall’indirizzo Palermo, via Messina Marine n. 304. L’adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il TAR ha inoltre precisato le modalità di deposito telematico tramite P.A.T. per l’amministrazione non costituita e ha rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 23 giugno 2026.
Norme richiamate
Disposizioni richiamate dal Collegio per disporre gli incombenti istruttori.
art. 28, comma 3, l.r. Sicilia n. 16/2016
effetti di cui al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 16/2016
Norma richiamata nella nota comunale quale base degli effetti che la perizia giurata non avrebbe potuto produrre; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione nel merito.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso contro un atto relativo a una sanatoria edilizia, risultino rilevanti la consistenza storica dell’immobile e la genuinità di dichiarazioni riferite alla sua preesistenza, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione di aerofotogrammetrie storiche detenute da un’amministrazione o da un istituto pubblico.
- Gli incombenti istruttori possono essere posti a carico dell’amministrazione intimata anche se non costituita in giudizio, mediante trasmissione dell’ordinanza a cura della segreteria e fissazione di un termine per l’adempimento.
- Per le amministrazioni non costituite, il deposito degli atti e dei documenti richiesti in sede istruttoria deve avvenire secondo le modalità del Processo Amministrativo Telematico indicate dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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