Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35395/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (21/10/2020) che lo ha condannato per estorsione aggravata. I motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione per aver fondato la condanna sulle dichiarazioni del coimputato Fabio Bernardo e non aver considerato elementi contrari, in particolare le dichiarazioni della persona offesa che avrebbe indicato i recuperatori come creditori e non come mandatari del Seppione; 2) violazione di legge rispetto agli artt. 629 e 393 c.p., sostenendo che il credito vantato dall'imputato era legittimo o comunque esercizio di una propria ragione e non estorsione, anche se non azionabile giudizialmente; 3) violazione dell'art. 116 c.p., deducendo che l'autore avrebbe voluto perseguire un diverso reato rispetto a quello poi concretamente realizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la valutazione della credibilita e della prova spetta ai giudici di merito, la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado era congrua e ha risposto alle obiezioni, rilevando tra l'altro che il Seppione aveva fornito agli esecutori materiali dati utili per individuare la vittima e conosceva le modalita intimidatorie. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: i giudici di merito hanno accertato che il credito non era azionabile, che l'importo richiesto non corrispondeva a quello dovuto e che la condotta era finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo e' stato considerato non consentito in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perche non dedotto in appello; inoltre, anche sul merito, la contestazione risultava infondata alla luce dell'accertato contributo consapevole del ricorrente. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma che punisce il delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse configurabile come estorsione aggravata in quanto finalizzata a un ingiusto profitto mediante modalita intimidatorie e inazione del credito davanti all'autorità giudiziaria

  • art. 628 c.p., comma terzo, n. 1

    Riferimento all'aggravante applicata insieme al reato di estorsione; la decisione conferma l'aggravazione in relazione alle circostanze contestate

  • art. 393 c.p.

    Richiamato nel ricorso a sostegno della tesi che il credito potesse essere rivalso; la Corte tuttavia ha ritenuto che la inazione del credito e le modalita intimidatorie escludessero la qualifica di esercizio legittimo delle proprie ragioni

  • art. 116 c.p.

    Norma relativa al disegno criminoso diverso dal fatto poi realizzato; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perche non proposta in appello e, comunque, infondata rispetto alla prova del contributo consapevole del ricorrente

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    Limiti del sindacato in Cassazione sul vizio di motivazione: la Suprema Corte controlla che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi e fornito una risposta logica e sufficiente alle deduzioni delle parti

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Principio per cui non sono consentite in Cassazione deduzioni che non siano state oggetto di impugnazione in grado di merito; utilizzato per escludere il ricorso relativo all'art. 116 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la possibilita di irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilita o manifesta infondatezza della impugnazione; applicata dalla Corte per la condanna al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La Cassazione non puo rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: puo solo verificare che la motivazione sia logica, completa e dia risposta alle deduzioni delle parti
  • Le dichiarazioni di un coimputato possono fondare una condanna se la motivazione di merito le valuta credibili e risponde agli elementi contrari; tale valutazione non e riesaminabile in sede di legittimita salvo vizio di motivazione palese
  • Se il credito e inazioneabile davanti all'autorita giudiziaria e il suo recupero avviene tramite modalita intimidatorie o tramite soggetti legati a contesti delinquenziali, la condotta si inquadra nell'estorsione anche se l'imputato pretende di tutelare un proprio credito
  • La cessione del credito non esclude automaticamente la responsabilita per estorsione se la finalita e ottenere un ingiusto profitto o se la riscossione avviene con modalita illecite o intimidatorie
  • Questioni di diritto non sollevate nel grado di appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; occorre tempestivita nelle impugnazioni
  • Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.