Cassazione Penale, Sentenza n. 35395/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (21/10/2020) che lo ha condannato per estorsione aggravata. I motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione per aver fondato la condanna sulle dichiarazioni del coimputato Fabio Bernardo e non aver considerato elementi contrari, in particolare le dichiarazioni della persona offesa che avrebbe indicato i recuperatori come creditori e non come mandatari del Seppione; 2) violazione di legge rispetto agli artt. 629 e 393 c.p., sostenendo che il credito vantato dall'imputato era legittimo o comunque esercizio di una propria ragione e non estorsione, anche se non azionabile giudizialmente; 3) violazione dell'art. 116 c.p., deducendo che l'autore avrebbe voluto perseguire un diverso reato rispetto a quello poi concretamente realizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la valutazione della credibilita e della prova spetta ai giudici di merito, la motivazione della Corte territoriale e del giudice di primo grado era congrua e ha risposto alle obiezioni, rilevando tra l'altro che il Seppione aveva fornito agli esecutori materiali dati utili per individuare la vittima e conosceva le modalita intimidatorie. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva: i giudici di merito hanno accertato che il credito non era azionabile, che l'importo richiesto non corrispondeva a quello dovuto e che la condotta era finalizzata a conseguire un ingiusto profitto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità. Il terzo motivo e' stato considerato non consentito in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. perche non dedotto in appello; inoltre, anche sul merito, la contestazione risultava infondata alla luce dell'accertato contributo consapevole del ricorrente. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 c.p.
Norma che punisce il delitto di estorsione; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse configurabile come estorsione aggravata in quanto finalizzata a un ingiusto profitto mediante modalita intimidatorie e inazione del credito davanti all'autorità giudiziaria
art. 628 c.p., comma terzo, n. 1
Riferimento all'aggravante applicata insieme al reato di estorsione; la decisione conferma l'aggravazione in relazione alle circostanze contestate
art. 393 c.p.
Richiamato nel ricorso a sostegno della tesi che il credito potesse essere rivalso; la Corte tuttavia ha ritenuto che la inazione del credito e le modalita intimidatorie escludessero la qualifica di esercizio legittimo delle proprie ragioni
art. 116 c.p.
Norma relativa al disegno criminoso diverso dal fatto poi realizzato; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perche non proposta in appello e, comunque, infondata rispetto alla prova del contributo consapevole del ricorrente
art. 606 c.p.p., lett. e)
Limiti del sindacato in Cassazione sul vizio di motivazione: la Suprema Corte controlla che i giudici di merito abbiano esaminato gli elementi e fornito una risposta logica e sufficiente alle deduzioni delle parti
art. 606 c.p.p., comma 3
Principio per cui non sono consentite in Cassazione deduzioni che non siano state oggetto di impugnazione in grado di merito; utilizzato per escludere il ricorso relativo all'art. 116 c.p.
art. 616 c.p.p.
Prevede la possibilita di irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilita o manifesta infondatezza della impugnazione; applicata dalla Corte per la condanna al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione non puo rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito: puo solo verificare che la motivazione sia logica, completa e dia risposta alle deduzioni delle parti
- Le dichiarazioni di un coimputato possono fondare una condanna se la motivazione di merito le valuta credibili e risponde agli elementi contrari; tale valutazione non e riesaminabile in sede di legittimita salvo vizio di motivazione palese
- Se il credito e inazioneabile davanti all'autorita giudiziaria e il suo recupero avviene tramite modalita intimidatorie o tramite soggetti legati a contesti delinquenziali, la condotta si inquadra nell'estorsione anche se l'imputato pretende di tutelare un proprio credito
- La cessione del credito non esclude automaticamente la responsabilita per estorsione se la finalita e ottenere un ingiusto profitto o se la riscossione avviene con modalita illecite o intimidatorie
- Questioni di diritto non sollevate nel grado di appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; occorre tempestivita nelle impugnazioni
- Ricorsi manifestamente infondati o non consentiti possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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