Sentenza n. 4010/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, E.Q. responsabile del servizio amministrativo procedure condono edilizio, servizio amministrativo procedure condono edilizio - Ufficio Reiezioni - Antiabusivismo Edilizio, numero repertorio QI/2249, prot. n. Cl/192239/2024 del 02/10/2024, avente ad oggetto “REIEZIONE ISTANZA DI CONDONO PROT. 0/571540 SOT.O DEL 10.12.2004 -ABUSO IN VIA ROMENTINO, 184 - 00166 - MUNICIPIO XIV”, notificata in data 11.10.2024; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato, ove occorra, ivi compresa la nota di Roma Capitale nota prot. Ql/101833, l'U.O. Condono Edilizio di preavviso di rigetto della suddetta Istanza di Condono prot. 0/571540 sot.0, nonché delle osservazioni prot. QI/51440 del 21.03.2023 richiamate nel provvedimento di rigetto, non conosciute né notificate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un’unità abitativa di 275,20 mc, motivato dal superamento del limite volumetrico complessivo di 600 mc per il collegamento con altre due istanze di condono
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono richiesto ai sensi del d.l. n. 269/2003 per un’unità abitativa realizzata senza titolo dal dante causa, avente volumetria pari a 275,20 mc. Roma Capitale ha ritenuto che l’istanza fosse collegata ad altre due istanze presentate dal medesimo soggetto per un’ulteriore unità abitativa e per un locale box, così determinando una volumetria complessiva di 656,31 mc, superiore al limite di 600 mc previsto dalla legge regionale Lazio n. 12/2004. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 2, commi 1 e 2, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, nonché eccesso di potere per omessa istruttoria, irragionevolezza, sproporzione e difetto di motivazione, sostenendo che i tre manufatti fossero autonomi e che il box fosse distaccato dal corpo di fabbrica e pertinenziale soltanto all’altra abitazione. In via subordinata, hanno dedotto violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. n. 241/1990 e dell’art. 2 della legge regionale n. 12/2004, nonché eccesso di potere per errata istruttoria, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento, lamentando che l’amministrazione non avesse riunito e definito unitariamente le istanze collegate e non avesse considerato la successiva demolizione del box e la rinuncia alla relativa domanda di condono.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per la ragione assorbente relativa all’illegittimo cumulo della volumetria del box. Ha precisato che la demolizione del box, avvenuta dopo l’adozione del provvedimento, non poteva essere considerata nel giudizio di legittimità dell’atto impugnato. Tuttavia, il diniego era illegittimo perché il box era separato dal corpo di fabbrica comprendente le unità residenziali e, in assenza di un vincolo pertinenziale giuridico, non poteva concorrere al cumulo delle volumetrie ai fini del limite di 600 mc. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la pertinenza urbanistica ha portata più ristretta rispetto alla pertinenza civilistica e riguarda soltanto opere di modesta entità, accessorie all’opera principale, non caratterizzate da autonoma funzionalità e autonomo valore di mercato. Le istanze di condono dovevano quindi essere considerate autonome e distinte. L’accoglimento è stato disposto con salvezza degli ulteriori poteri dell’amministrazione nel rispetto dei principi indicati. Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
limite volumetrico di 600 mc
Il limite volumetrico deve essere calcolato considerando unitariamente soltanto opere riconducibili a un medesimo complesso secondo un effettivo vincolo pertinenziale; un fabbricato autonomo e separato non può concorrere al cumulo.
d.l. n. 269/2003
Costituisce la disciplina statale posta a fondamento dell’istanza di condono edilizio esaminata.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; il giudice accoglie il ricorso senza sviluppare una specifica autonoma analisi della disposizione.
art. 1 l. n. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi dell’attività amministrativa; il ricorso è accolto per l’illegittimo cumulo delle volumetrie.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo dei limiti volumetrici previsti dalla disciplina regionale sul condono edilizio, possono essere cumulate le volumetrie solo quando le opere siano riconducibili a un effettivo complesso unitario secondo un vincolo pertinenziale giuridico; la mera contiguità o prossimità spaziale non è sufficiente.
- La pertinenza urbanistica ha un ambito più ristretto rispetto alla pertinenza civilistica e ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie a un’opera principale e prive di autonoma funzionalità e di autonomo valore di mercato.
- Un fabbricato separato dal corpo di fabbrica residenziale, in assenza di un vincolo pertinenziale giuridico, costituisce un’opera autonoma e la sua volumetria non può essere computata insieme a quella delle unità residenziali per verificare il rispetto del limite volumetrico del condono.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una demolizione sopravvenuta non può essere considerata nel giudizio di legittimità dell’atto, ferma restando la riedizione del potere amministrativo.
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