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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34572/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/06/2022 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo del detenuto contro il diniego della liberazione anticipata richiesta con riferimento a due semestri ricostruiti. Il diniego era motivato dalla commissione di due reati in materia di stupefacenti, accertati rispettivamente il 10/07/2015 e il 23/01/2019, commessi nei periodi di libertà interposti tra le frazioni che componevano i semestri ricostruiti. Il ricorrente, tramite difensore, censura violazione e falsa applicazione dell'art. 54 L. n. 354/1975 e vizio di motivazione, sostenendo che i delitti commessi durante i periodi di libertà non possono ostare alla computabilità dei semestri ricostruiti e che la valutazione rieducativa debba riguardare soltanto la condotta tenuta nei periodi di detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, pur essendo la valutazione operata per semestri, le trasgressioni commesse nei periodi di libertà interposti tra frazioni di semestre possono riflettersi negativamente sul giudizio complessivo e rendere non computabili i semestri interessati, qualora tali violazioni siano idonee a dimostrare la mancata adesione al percorso rieducativo e la pericolosità sociale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la continuità della partecipazione all'opera rieducativa è richiesta anche nei periodi in cui il condannato è libero, e ha richiamato i criteri dell'art. 103, comma 2, del regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000) circa l'impegno nel trarre profitto dal trattamento e il mantenimento di rapporti corretti. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    L'art. 54 richiede la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione quale presupposto per la liberazione anticipata; tale valutazione può tener conto di comportamenti anche fuori dal periodo di detenzione se idonei a rivelare la mancata adesione al trattamento.

  • art. 103, comma 2, del d.P.R. 30/06/2000, n. 230 (regolamento di esecuzione)

    I criteri valutativi richiedono di considerare l'impegno del detenuto nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; tali parametri giustificano l'attenzione al comportamento anche nei periodi di libertà frazionanti il semestre.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestri ma non è isolata: comportamenti illeciti commessi nei periodi di libertà interposti possono inficiare la valutazione complessiva del semestre.
  • La ricostruzione di semestri ha senso solo se integra una continuità di buona condotta anche nelle frazioni in libertà; la tesi difensiva che esclude qualsiasi rilevanza ai fatti commessi fuori detenzione è generalmente respinta dalla giurisprudenza.
  • Perché un illecito esterno al periodo detentivo incida sui semestri, occorre che esso sia idoneo a dimostrare la mancata adesione all'opera rieducativa e a vanificare il percorso di trattamento precedentemente osservato.
  • Quanto più distante nel tempo è il semestre rispetto alla violazione commessa in libertà, tanto più grave deve essere la violazione affinché possa incidere sulla valutazione del semestre stesso.
  • In situazioni analoghe, il detenuto dovrebbe documentare in modo compiuto la sua partecipazione al trattamento durante la detenzione e, se rilevante, comprovare iniziative positive o circostanze attenuanti inerenti i periodi di libertà per contrastare la presunzione di mancata rieducazione.
  • In sede di impugnazione è efficace contestare non la regola generale ma l'insufficienza o l'illogicità della motivazione del giudice che ha escluso i semestri; va quindi evidenziato in concreto come le condotte extra-detentive non incidano sulla continuità rieducativa o siano estranee alla dinamica del reato.

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