Cassazione Penale, Ordinanza n. 24002/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna. I motivi riguardavano: 1) l'accertamento della responsabilità penale, con doglianze sovrapponibili ai motivi di appello e censura per l'omesso esame di una testimone indicata come compagna del ricorrente; 2) la valutazione del materiale probatorio e la pretesa superficialità dell'indagine; 3) il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche; 4) un ulteriore motivo che la Corte rileva non essere stato devoluto in appello. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici, reiterativi e diretti a ottenere una rivalutazione del merito; il terzo manifestamente infondato; il quarto inammissibile per difetto di specificità e interruzione della catena devolutiva. Non emergono dal testo la precisa fattispecie concreta né il reato contestato in modo espresso, ma la sentenza richiama una condanna per fatti ricostruiti attraverso elementi quali mancanza di idonea giustificazione, disponibilità e titolarità dell'area e assenza di documentazione a sostegno della posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla carenza di specificità dei motivi, sulla preclusione alla rivalutazione del merito in sede di legittimità, sull'assenza di un dedotto travisamento della prova in modo specifico e sul fatto che il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità determina inammissibilità.
art. 606, comma 3, c.p.p.
In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo fondato sul travisamento della prova dedotto per la prima volta in cassazione, se sottrae la questione al giudice di appello e amplia impropriamente il tema di cognizione di legittimità.
artt. 132 e 133 c.p.
La graduazione della pena e la valutazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia coerente con i criteri legali e sorretta da motivazione non illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce in modo sovrapponibile i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici errori logici o giuridici.
- In presenza di doppia conforme, la censura di travisamento della prova è preclusa se prospettata per la prima volta in cassazione e non accompagnata dall'indicazione di un preciso dato processuale inesistente o decisivo trascurato dal giudice di merito.
- La richiesta di rivalutazione del compendio probatorio è estranea al giudizio di legittimità, salvo il caso di manifesta illogicità o di specifico travisamento decisivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrio o difetto assoluto di motivazione; non è ammessa una nuova valutazione di merito.
- Un motivo di ricorso che deduca omessa pronuncia su un motivo di appello è privo di specificità se non contesta in modo puntuale la ricostruzione dei motivi di gravame riportata nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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