Cassazione Penale, Ordinanza n. 25269/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputata per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento nonostante la definizione concordata del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza proposta non rientri tra i motivi ammissibili avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché nel concordato in appello sono deducibili solo questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto al contenuto concordato, mentre sono inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena non trasfusi in illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorso è stato deciso de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice del reato per cui l'imputata era stata giudicata; la sentenza non ne rivede il merito, ma si limita alla pena.
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello delimita i motivi di ricorso ammissibili in cassazione; non sono deducibili le censure su motivi rinunciati, mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizi della pena non convertitisi in illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
la Corte ribadisce che la mancata applicazione di questa disposizione non è censurabile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per doglianze inerenti alla formazione della volontà negoziale, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato.
- Sono inammissibili le censure che investono motivi già rinunciati con il concordato, compresa la doglianza relativa al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Nel medesimo contesto, i vizi relativi alla quantificazione della pena non sono deducibili in cassazione, salvo che si traducano in illegalità della sanzione perché fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non connotate da assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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