Cassazione Penale, Ordinanza n. 27542/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per due associazioni criminose, deducendo in sintesi che la decisione di merito sarebbe stata illogica nel ritenere insussistente una volizione unitaria tra i due sodalizi. In particolare sosteneva: 1) che i criteri usati per escludere il medesimo disegno o la stessa origine criminale sarebbero stati erronei; 2) che vi sarebbe stata una parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi delle due associazioni, dato che alcuni correi coincidevano; 3) che l'associazione finalizzata allo spaccio sarebbe sorta all'interno dell'associazione mafiosa, così da derivare da una stessa matrice criminosa. La Corte di cassazione ha ritenuto tali argomenti manifestamente infondati, osservando che la distanza temporale tra i fatti e la parziale diversità dei correi sono indici non illogici della mancanza di una volizione unitaria, e che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/1990 richiede comunque un riconoscibile assetto organizzativo autonomo e specificamente destinato allo spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, perché in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della volizione unitaria e perché le censure non scalfivano la motivazione del giudice di merito, che aveva valorizzato la distanza temporale, la parziale diversità dei partecipi e la diversa struttura delle associazioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
richiamato solo come riferimento all'associazione mafiosa rispetto alla quale il ricorrente sosteneva la derivazione dell'associazione finalizzata allo spaccio
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti, distinto e autonomo rispetto ad altre strutture associative
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra due strutture associative rilevanti penalmente, la volizione unitaria non si desume automaticamente dalla parziale sovrapposizione dei partecipi, potendo rilevare in senso contrario la diversità di alcuni correi e la distanza temporale tra le condotte.
- La censura di illogicità della motivazione non è fondata quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi sintomatici coerenti e non arbitrari, quali la parziale diversa composizione dei sodalizi e la loro diversa struttura organizzativa.
- L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un autonomo e riconoscibile assetto organizzativo specificamente destinato allo spaccio; non basta affermare che essa sia nata in ambiente criminale diverso o all'interno di altra associazione per escluderne l'autonoma configurabilità.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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