Cassazione Civile, Ordinanza n. 33328/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato nel 2007. Dopo la risoluzione unilaterale del rapporto da parte del concedente, l’utilizzatrice ha agito per ottenere la restituzione di tutti i canoni versati ai sensi dell’art. 1526 c.c., sostenendo inoltre: la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.; la nullità o indeterminatezza della clausola di determinazione del tasso con sostituzione ex art. 117, comma 7, TUB; la sussistenza di interessi anatocistici; e, in appello, la nullità della fideiussione prestata dal socio per violazione della normativa antitrust. La Corte d’appello ha respinto le domande, rilevando tra l’altro che la questione sulla fideiussione era stata proposta tardivamente, che non spettava la restituzione dei canoni perché il concedente non aveva tratto un vantaggio indebito rispetto alla fisiologica esecuzione del leasing, che gli interessi moratori non erano mai stati applicati in concreto, e che il piano alla francese non era di per sé illecito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: nullità della sentenza per la mancata rilevazione officiosa della nullità della fideiussione antitrust; violazione dell’art. 1526 c.c. e disciplina del leasing per il rigetto della domanda restitutoria; violazione della disciplina sull’usura per non aver accertato il TEG e la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori; illegittimità dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; errata declaratoria di inammissibilità della questione sull’applicabilità dell’art. 117 TUB a tutti i fruitori del credito; omessa o illogica motivazione sul diniego della CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nullità, pur rilevabile d’ufficio, presuppone che siano già acquisiti tutti gli elementi di fatto necessari e, nel caso concreto, la domanda sulla fideiussione era stata introdotta tardivamente e non risultava censurata la ratio della decisione d’appello. Ha respinto il secondo motivo richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la l. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva, ma ha anche confermato in fatto la valutazione del giudice di merito per cui, alla luce del concreto assetto del contratto e del valore dell’immobile, il concedente non aveva conseguito un vantaggio indebito e quindi non spettava la restituzione dei canoni. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché gli interessi contestati non erano mai stati applicati in concreto, rendendo irrilevanti gli scenari meramente probabilistici. Ha escluso nel quarto motivo che il piano di ammortamento alla francese integri di per sé anatocismo, affermando che l’eventuale produzione di interessi su interessi va verificata caso per caso con accertamento in fatto. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per genericità e difetto di specificità. Ha respinto il sesto motivo osservando che la CTU è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e può essere negata quando abbia finalità esplorativa. La ricorrente è stata condannata alle spese e risulta inoltre il richiamo al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1526 c.c.
In tema di risoluzione del leasing traslativo, la disciplina dell'equo compenso e della restituzione dei canoni va applicata secondo l'accertamento concreto del vantaggio effettivamente conseguito dal concedente; la restituzione non spetta se il concedente non ha ottenuto un indebito arricchimento rispetto alla regolare esecuzione del contratto.
art. 1815 c.c.
La domanda di gratuità del rapporto per usura è stata prospettata dalla parte ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato i presupposti per accoglierla, anche perché gli interessi contestati non risultavano applicati in concreto.
art. 117, comma 7, TUB
La questione sulla sostituzione del tasso non è stata accolta; la censura è stata ritenuta inammissibile/inidonea per genericità nella parte relativa all'applicabilità generalizzata della norma ai fruitori del credito.
art. 644 c.p.
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta usura; la Corte ha escluso la rilevanza della doglianza in assenza di applicazione concreta degli interessi contestati.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Normativa richiamata in tema di usura; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché fondata su scenari astratti non verificatisi nel rapporto.
art. 342 c.p.c.
La censura sul punto è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di specificità del motivo di ricorso.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi e li ha respinti o dichiarati inammissibili secondo i relativi vizi dedotti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017
Secondo il richiamo alle Sezioni Unite, la disciplina sul leasing non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai rapporti in cui i presupposti della risoluzione non si siano ancora verificati alla data di entrata in vigore.
Massime di principio
- Nel leasing risolto per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni e l'eventuale riduzione dell'indennità vanno valutate in concreto, verificando se il concedente abbia conseguito un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dalla fisiologica esecuzione del contratto.
- La nullità, pur rilevabile d'ufficio, può essere utilmente esaminata solo se gli elementi di fatto necessari alla sua emersione risultano già acquisiti al processo; inoltre, la questione non può essere introdotta tardivamente come domanda nuova.
- In materia di usura, non è sufficiente dedurre in astratto la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori o scenari probabilistici: occorre verificare se gli interessi contestati siano stati effettivamente pattuiti o applicati nel caso concreto.
- Il piano di ammortamento alla francese non integra di per sé anatocismo: l'eventuale produzione di interessi su interessi deve essere accertata in concreto mediante indagini contabili e resta un apprezzamento di fatto.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio e può essere legittimamente negata quando abbia carattere esplorativo o non sia necessaria per la decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: la mera evocazione di una norma o di principi giurisprudenziali, senza spiegare in che cosa consista la violazione, determina inammissibilità.
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