Sentenza del 15/09/2023 n. 2726 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativa ai contrassegni apposti sui propri veicoli, deducendo che tali contrassegni hanno natura istituzionale e non pubblicitaria e che la loro esposizione è obbligatoria per legge/regolamento (esenzione prevista per insegne/targhe obbligatorie). Contemporaneamente contestava eventuali errori di fatto e l'applicabilità dell'esenzione per i veicoli istituzionali.
La decisione
La CTP di Pavia aveva accolto il ricorso della società ritenendo assente il presupposto impositivo in quanto i contrassegni erano imposti dalla normativa di settore e non finalizzati alla pubblicità. La concessionaria ha fatto appello sostenendo in particolare che, se il segno distintivo supera il mezzo metro quadrato, l'esenzione non opera. La Corte d'appello ha rigettato l'appello, aderendo alle argomentazioni del primo grado: l'apposizione dei contrassegni dipende da imposizione normativa (D.M. 269/2010 e regolamenti autorizzativi) e le dimensioni utilizzate risultano conformi alle prescrizioni richieste per la riconoscibilità; la natura istituzionale/esente è quindi accertata. L'appellante è stata condannata alle spese per euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lett. i)
"le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che rientrano nell'esenzione le insegne/contrassegni la cui esposizione è obbligatoria per legge o regolamento; il limite di mezzo metro quadrato non è assoluto se la normativa di settore impone dimensioni maggiori per garantire la immediata riconoscibilità/identificabilità del mezzo: in tal caso l'esenzione rimane applicabile.
Richiamo ad artt. 5 e 17 D.Lgs. 507/93 (exposizione dell'appellante)
L'appellante aveva invocato anche l'art. 5 (definizioni/ambito) unitamente all'art. 17 per sostenere l'illegittimità dell'esenzione; però la Corte si è concentrata sull'art. 17 e sulle norme settoriali dimostrative della natura obbligatoria dei contrassegni.
D.M. 13 settembre 2010, n. 269 (regolamentazione settore vigilanza privata)
allegato A punto 5.3; allegato D punto 2.b, paragrafo quarto; punto 3.c.
La Corte ha richiamato il D.M. 269/2010 per dimostrare che la normativa di settore impone ai mezzi delle società di vigilanza contrassegni e logo, prevede l'approvazione delle caratteristiche distintive da parte dell'autorità competente e prescrive l'uso del veicolo contrassegnato per lo svolgimento del servizio: tali prescrizioni confermano il carattere obbligatorio e istituzionale dei segni.
Regolamento comunale / Regolamento di servizio approvato dalla Questura / Provvedimento del Prefetto
La società ha prodotto l'approvazione specifica dei contrassegni da parte del Prefetto e l'approvazione del proprio regolamento di servizio dalla Questura, elementi che la Corte ha ritenuto probatori del rispetto delle prescrizioni normative e della non finalità pubblicitaria dei contrassegni.
Massime di principio
- I contrassegni apposti su veicoli sono esenti dall'imposta sulla pubblicità se la loro esposizione è obbligatoria per legge o regolamento e sono finalizzati a una funzione istituzionale, non pubblicitaria.
- Il limite dimensionale di mezzo metro quadrato previsto dall'art. 17 D.Lgs. 507/93 è generalmente rilevante, ma non è necessariamente preclusivo: se la normativa di settore o l'autorità competente impone dimensioni maggiori per assicurare la riconoscibilità/identificabilità, l'esenzione può comunque applicarsi.
- La documentazione amministrativa (approvazioni del Prefetto/Questura, regolamenti di servizio, richiamo al D.M. di settore) è determinante per provare che i segni sono obbligatori e non di natura pubblicitaria; conservarla e produrla tempestivamente è essenziale in giudizio.
- Se i contrassegni contengono elementi commerciali o finalità promozionale evidente (logo commerciale usato a scopo pubblicitario), l'esenzione potrebbe non operare: va valutata la prevalente funzione del segno (istituzionale vs pubblicitaria).
- In controversie analoghe il giudice amministrativo/tributario valuta la natura obbligatoria del segno e la sua funzione primaria; l'onere della prova sulla natura istituzionale grava sul contribuente ma può essere assolto tramite norme di settore e atti autorizzativi.
- Prima di contestare l'imposta con successo, accertare che le caratteristiche dei segnali siano conformi ai regolamenti/approvazioni e che non vi sia uso promozionale: diversamente l'ente impositore potrà sostenere la finalità pubblicitaria.
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