Cassazione Penale, Sentenza n. 9748/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma che aveva annullato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP. Il ricorrente contestava la competenza territoriale dellAutorità giudiziaria romana, sostenendo che i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi 9, 10 e 11) erano stati commessi a Napoli e che la connessione ai reati di autoriciclaggio contestati a coindagati (Moccia Antonio e Coppola Roberto) non poteva assegnare la competenza a Roma, con richiamo al principio del giudice naturale precostituito per legge e allart. 12 lett. c) c.p.p. sulla connessione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse, rilevando che il Tribunale del riesame aveva già annullato la misura cautelare per carenza di gravità indiziaria e dunque non sussisteva un pregiudizio attuale rimovibile dal ricorso. Si è inoltre osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale non era stata proposta davanti al Tribunale del riesame e che l'incidente cautelare in Cassazione non è la sede per decidere questioni di competenza territoriale se il collegio della cautela ha annullato il provvedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, conformemente allart. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
indica la procedura speciale con cui il ricorso è stato trattato in Cassazione
Codice penale, art. 416
delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso; contestato nel quadro dellindagine a carico di più soggetti
Codice di procedura penale, art. 12 lett. c)
norma sulla connessione dei reati che è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la competenza territoriale di Napoli anziché di Roma
Codice di procedura penale, art. 27
regola l'efficacia o inefficacia delle misure adottate da giudice territorialmente incompetente; la Cassazione segnala che la questione della competenza può essere sindacata in Cassazione solo per accertare la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare
Codice di procedura penale, artt. 21 e ss.
disciplina specifica della competenza territoriale che deve essere seguita per risolvere le questioni di competenza e che non trova soluzione in sede di incidente cautelare dopo lannullamento
Codice di procedura penale, art. 616
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se il Tribunale del riesame annulla la misura cautelare per carenza di gravità indiziaria, il ricorso per cassazione volto a far valere l'incompetenza territoriale può essere inammissibile per mancanza di interesse, perché lannullamento ha già eliminato l'effetto pregiudizievole contestato
- L'eccezione di incompetenza territoriale dovrebbe essere proposta tempestivamente nelle sedi previste dal codice di rito (artt. 21 ss. c.p.p.); non sollevare tale eccezione davanti al riesame può precluderne l'esame in Cassazione
- Lincidente cautelare in Cassazione non è la sede per rideterminare questioni di competenza territoriale salvo che per accertare la sopravvenuta inefficacia della misura adottata da giudice territorialmente incompetente ai sensi dellart. 27 c.p.p.
- Per proporre un ricorso in Cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale: la rimozione del vizio invocato deve poter produrre un vantaggio effettivo per il ricorrente
- Per evitare sanzioni processuali (spese e ammende) è importante valutare la fondatezza e lutilità pratica del motivo di ricorso prima di proporre impugnazioni in sede di legittimità
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