Cassazione Penale, Sentenza n. 3451/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'assoluzione in primo grado (Tribunale di Grosseto, 16/12/2020) per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria a carico dei due imputati. Denunciava violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e deduceva che l'atto di appello aveva sufficientemente indicato i capi, i punti e le ragioni di fatto e di diritto con cui si contestava la motivazione di primo grado (in particolare la valutazione dei vantaggi compensativi, la funzione occultativa della contabilità e la mancata considerazione di una società estera collegata), rendendo l'impugnazione specifica e non generica
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la Corte d'Appello per aver dichiarato inammissibile l'appello del Procuratore Generale senza valutare concretamente i motivi specifici posti a fondamento del gravame e per essersi limitata a riprodurre pedissequamente la motivazione del primo giudice. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dopo la riforma del 2017 dell'art. 581, l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi siano del tutto generici o non affrontino la motivazione impugnata e non quando appaiano infondati. Avendo la Corte d'Appello omesso di esaminare le censure sulle valutazioni probatorie (consulenza del P.M., relazione del curatore, esistenza di società collegate e la questione dei vantaggi compensativi), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Regola i termini e i requisiti di ammissibilità dell'appello in sede di Corte d'Appello; la Corte di Cassazione sottolinea che, dopo la riforma del 2017, l'inammissibilità può essere dichiarata solo quando i motivi siano del tutto privi di specificità o non affrontino la motivazione impugnata
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di norme del processo; qui utilizzato per denunciare la violazione degli obblighi di valutazione da parte della Corte d'Appello in tema di ammissibilità dell'appello
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma art. 581 cod. proc. pen.)
Ha modificato la disciplina sull'ammissibilità dell'appello davanti alla Corte d'Appello, restringendo le ipotesi in cui può essere dichiarata l'inammissibilità: serve che i motivi difettino totalmente di specificità o non affrontino la motivazione impugnata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito del ricorso in Cassazione al motivo dedotto; nella decisione è richiamato per delimitare l'oggetto del controllo di legittimità
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo Nunzio)
Precisa che l'inammissibilità dell'appello non può essere decretata quando i motivi siano specifici e affrontino la motivazione del giudice di primo grado; la Cassazione qui la utilizza come parametro di correttezza dell'operato della Corte d'Appello
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 dell'art. 581 c.p.p., la Corte d'Appello può dichiarare inammissibile l'appello solo se i motivi sono privi di specificità o non affrontano affatto la motivazione impugnata; contestazioni specifiche vanno esaminate sul merito
- Se la Corte d'Appello dichiara l'appello inammissibile ma nei fatti riproduce e risponde alle argomentazioni del primo giudice, c'è contradditorietà formale che può giustificare l'annullamento in Cassazione
- L'atto di appello del pubblico ministero deve indicare chiaramente i capi, i punti e le ragioni di fatto e di diritto che si censurano; quando ciò è fatto, il gravame non può essere cestinato per mera genericità
- In giudizi complessi con consulenze tecniche e più società coinvolte, il giudice d'appello deve confrontare concretamente le censure con la motivazione di primo grado, soprattutto se sono dedotti profili tecnici (es. funzione occultativa della contabilità, vantaggi compensativi)
- La distinzione motivazionale dell'assoluzione (es. carenza dell'elemento soggettivo vs. non coinvolgimento nella gestione) è rilevante e deve essere tenuta presente nell'esame dell'appello: l'appellante deve poter mirare le censure a questi profili e il giudice d'appello valutarle
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