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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro disposto durante un'ispezione operata dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. Denunciavano la nullita dell'ispezione e del sequestro per omessa somministrazione degli avvisi previsti dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che tale omissione avrebbe invalidato l'ispezione e si sarebbe propagata al sequestro; inoltre rilevavano che durante l'atto gli operanti non avevano verbalizzato le eccezioni dei difensori

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che la nullita dell'ispezione per mancata somministrazione dell'avviso non si propaghi automaticamente al sequestro delle cose rinvenute: l'art. 185 cod. proc. pen. esclude la regressione quando la nullita riguarda le prove e richiede la consecutivita e la derivazione logico-giuridica degli atti perche la nullita si trasmetta; pertanto la nullita delle attivita investigative (ispezione/perquisizione) non invalida di per se il sequestro. La Corte ha inoltre rilevato che l'omessa verbalizzazione delle eccezioni non ha impedito la sanatoria prevista dall'art. 183, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., essendo i difensori intervenuti e le loro osservazioni valutate dall'autorita giudiziaria. Ha escluso l'inutilizzabilita ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di somministrare avvisi per consentire l'assistenza del difensore durante ispezioni e perquisizioni; la mancata somministrazione determina una nullita dell'atto ispettivo ma non comporta automaticamente la nullita o l'inutilizzabilita del sequestro derivato

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Disciplina la nullita derivata: la nullita di un atto rende invalidi gli atti consecutivi solo se sono in rapporto di derivazione procedimentale; esclude la regressione quando la nullita riguarda le prove, perciò le attivita di raccolta della prova (perquisizioni/ispezioni) non fanno automaticamente decadere gli atti successivi come il sequestro

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Regola l'inutilizzabilita della prova; la Corte ha osservato che l'ispezione per omissione dell'avviso non è stata considerata inutilizzabile in quanto strumento previsto dalla legge e non vietato

  • art. 183 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede la sanatoria della nullita quando la parte si avvale delle facolta conferite dall'atto nullo; nel caso, la partecipazione dei difensori e l'effettiva proposizione delle eccezioni hanno determinato la sanatoria dell'omessa verbalizzazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la parte privata che propone ricorso va condannata al pagamento delle spese se il ricorso viene rigettato; applicato ai ricorrenti condannati alle spese

  • Corte costituzionale, sent. n. 119 del 2019 e ord. n. 116 del 2022

    Richiamata per il rilievo che la giurisprudenza costituzionale ha sollevato dubbi sull'esclusione dell'estensione dell'inutilizzabilita della perquisizione al sequestro, ma la Cassazione ha mantenuto l'interpretazione favorevole alla distinzione tra atti di indagine e atto di sequestro

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5 n. 32009/2018; Sez. 1 n. 23674/2011)

    Precedenti richiamati che confermano il principio secondo cui la nullita della perquisizione/ispezione non si trasmette automaticamente al sequestro e che la nullita della prova riguarda l'atto di raccolta della prova e non le indagini preparatorie

Massime di principio

  • La nullita formale di un'ispezione o perquisizione per omissione dell'avviso ex art. 114 non invalida automaticamente il sequestro delle cose rinvenute: occorre valutare la relazione di derivazione e la consecutivita procedimentale ai sensi dell'art. 185
  • Quando la nullita riguarda atti di raccolta della prova, la disciplina esclude in molti casi la regressione del procedimento: la prova raccolta con atto viziato può rimanere utilizzabile se il vizio non rende l'atto inutilizzabile
  • La partecipazione concreta del difensore e l'effettiva utilizzazione delle facolta conferite dall'atto nullo possono sanare la nullita ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b), per cui è importante verbalizzare l'intervento e le eccezioni
  • Per evitare rischi processuali, è consigliabile verbalizzare immediatamente ogni eccezione durante l'atto e proporre tempestivamente le osservazioni all'autorita giudiziaria; l'omessa verbalizzazione può essere superata ma aumenta il rischio di contestazioni e di spese
  • La distinzione tra 'atto di indagine' e 'atto giurisdizionale' è centrale: il sequestro è un atto distinto e valutabile autonomamente rispetto a precedenti ispezioni
  • In casi simili, chi impugna dovrebbe dimostrare la diretta derivazione e la dipendenza logico-giuridica tra l'atto nullo e l'atto contestato per ottenere l'annullamento di quest'ultimo

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