Cassazione Civile, Sentenza n. 10620/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano garanti (fideiussori) per due società di cui erano soci. La Banca d'Alba ottenne decreti ingiuntivi e promosse la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dai coniugi. I garanti avevano ottenuto riduzione del credito in opposizione ai decreti. In fase di revocatoria le questioni principali erano: 1) la legittimazione della cessionaria del credito (BCC NPLS 2018-2) a succedere nell'azione revocatoria promossa dal cedente; 2) se per valutare il requisito dell'eventus damni (capienza patrimoniale) dovesse tenersi conto del patrimonio della società Testa Mario s.a.s. (altra condebtrice) o solo del patrimonio individuale dei singoli condebitori; 3) se sussistesse la scientia damni (conoscenza del pregiudizio) da parte dei disponenti del fondo patrimoniale. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per violazioni di norme civili e processuali e per motivazione contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi (relativi alla legittimazione del cessionario e alla possibilità di cedere l'azione revocatoria), confermando che il cessionario del credito può succedere nel processo e nell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi terzo, quarto e quinto nei termini indicati: ha ritenuto errata e rilevante la valutazione fatta dalla Corte d'appello circa l'esclusione del patrimonio della società Testa Mario s.a.s. nel calcolo della capienza e ha chiarito che, nel giudizio di revocatoria promosso contro un singolo condebitore, l'eventus damni va valutato sul singolo patrimonio del convenuto (non sul patrimonio complessivo dei condebitori). Ha altresì precisato che la scientia damni richiede la conoscenza effettiva del pregiudizio da parte del disponente e non può essere dedotta dalla mera riconoscibilità giuridica dell'errore. Per questi motivi la Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai profili indicati e ha rinviato alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame; ha respinto le censure sulla legittimazione della cessionaria. Ha disposto la regolazione delle spese di cassazione in sede di rinvio.
Norme richiamate
L'azione revocatoria (art. 2901) tutela l'interesse del singolo creditore e presuppone l'eventus damni; la Corte ha confermato che la domanda revocatoria è diretta a preservare la soddisfazione sul patrimonio di uno specifico debitore e che il requisito dell'eventus damni va valutato sul patrimonio del debitore convenuto
Riferimento alla disciplina della cessione del credito: la Corte ha ritenuto applicabile la successione del cessionario nel relativo processo in base alle regole sulla cessione del credito, pur distinguendo la natura dell'azione revocatoria
art. 1362 c.c.; art. 1367 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai criteri di interpretazione del contratto; la sentenza non ha accolto la tesi che i criteri ermeneutici alterino la regola sulla successione del cessionario nel processo
Riguarda la disciplina delle società in accomandita semplice: la Corte ha ricordato che la società ha un patrimonio autonomo e separato rispetto ai soci, con conseguente esclusione, in linea generale, della computabilità di quel patrimonio nel calcolo del patrimonio residuo del socio convenuto in revocatoria
art. 2305, 2270, 2271 c.c.
La Corte ha richiamato le norme che presidiano l'autonomia patrimoniale della società e i limiti dei diritti dei creditori individuali sui patrimoni sociali e sulle quote; da tali norme deriva l'impossibilità, salvo ipotesi particolari, di utilizzare il patrimonio della società per valutare la capienza del patrimonio del socio
La cessione del credito consente al cessionario di succedere nel processo come successore nel diritto affermato in giudizio; la Corte ha confermato che non si tratta di intervento ad adiuvandum ma di successione del creditore
art. 344 c.p.c.; art. 339 c.p.c.; art. 132 c.p.c.
Richiamate dalle parti per contestare ammissibilità di interventi o questioni di rito; la Corte ha statuito che la fattispecie non si risolve come intervento adesivo del terzo, essendo avvenuta successione del cessionario
Richiamato tra le norme pertinenti alla tutela del creditore; non modifica il principio secondo cui l'eventus damni va valutato sul patrimonio del debitore convenuto
Massime di principio
- Se l'azione revocatoria è promossa contro un singolo condebitore in solido, la valutazione dell'eventus damni (capienza patrimoniale) deve essere fatta sul patrimonio residuo di quel singolo debitore e non sul patrimonio complessivo sommato di tutti i condebitori.
- La cessione del credito consente al cessionario di subentrare nel processo e nell'azione revocatoria del cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.: si configura come successione del creditore nel processo e non come intervento ad adiuvandum di un terzo.
- Il patrimonio di una società di persone (anche accomandita semplice) è, in linea generale, autonomo rispetto a quello dei soci; pertanto non è normalmente computabile per dimostrare la capienza del patrimonio personale di un socio convenuto in revocatoria.
- Per il requisito soggettivo della revocatoria (scientia damni) è necessaria la conoscenza effettiva da parte del disponente del pregiudizio arrecato al creditore: non è sufficiente la mera prevedibilità o riconoscibilità giuridica dell'errore; l'ignoranza della legge non può essere convertita automaticamente in conoscenza del pregiudizio.
- La tardiva produzione in appello di perizie o di elementi valutativi del patrimonio personale può giustificare l'esclusione di tali elementi dal giudizio sulla revocatoria; la valutazione della rilevanza della tardività resta di merito e può influire sull'esito della valutazione dell'eventus damni.
- Quando il creditore intende soddisfarsi sul patrimonio di un singolo debitore, l'interesse protetto dalla revocatoria è quello relativo alla conservazione della garanzia patrimoniale di quel debitore specifico, e non la garanzia patrimoniale complessiva derivante dall'aggregazione dei patrimoni dei condebitori.
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