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Sentenza

Sentenza n. 1581/2026 - Milano, Sezione 1

in punto declaratoria di illegittimità e annullamento in parte qua della nota datata 18.12.2025 a firma del Dirigente p.t. Dott. Cardani; della nota datata 18.12.2025 a firma del Direttore Generale di Regione Lombardia; nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sulle parti rimaste prive di riscontro dell'istanza di accesso agli atti inviata in data 20.11.2025, con la quale la società ricorrente ha richiesto ad Aria s.p.a. ed alla Regione Lombardia di prendere visione ed estrarre copia di: - tutti gli interventi del fornitore approvati nel 2024; - tutti i buoni d'ordine emessi da ARIA nel 2024; - tutte le richieste di subappalto 2023/2024/2025; - tutte le autorizzazioni al subappalto 2023/2024/2025; - le nuove analisi redatte da ENG ed i verbali di collaudo delle stesse; - nuovo piano di progetto di luglio 2023; - verbali di approvazione piano di progetto del luglio 2023; - tutti i verbali di SAL, di Comitato Operativo e di Comitato di Indirizzo del 2024 e del 2025; - feedback negativi delle Aler del 2024; - verbali riferiti al 16/06/2024 di presentazione nuovo piano esecutivo e relativo piano approvato il 19.7.2024 (con provvedimento di autorizzazione); - verbale comitato di indirizzo del 17.1.2025 e relativo mandato conferito ad ARIA con documentazione correlata; - nuovo piano esecutivo a valle dell'attività del 17/01/2025; - copia di tutti i piani operativi approvati; - verbali comitati operativi del 5.2.2025 e del 20.12.2024; e quindi per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione indicata nell'istanza di accesso ed a tutt'oggi non ancora ostesa; e quindi la condanna delle resistenti all'ostensione dei documenti richiesti anche, ove necessario, attraverso la nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rifiuto e accesso parziale formatosi sull’istanza di accesso documentale del 20 novembre 2025, nonché note regionali del 18 dicembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni detentrici dei documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, componente di un RTI aggiudicatario e in conflitto con la mandataria, ha chiesto a Regione Lombardia e ad ARIA S.p.A. l’accesso a numerosi documenti relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale, tra cui interventi approvati, buoni d’ordine, subappalti, analisi e collaudi, piani progettuali ed esecutivi, verbali di SAL e dei comitati, feedback delle Aler e documentazione relativa a specifiche riunioni e approvazioni. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., il travisamento dei presupposti di fatto e il difetto di istruttoria, sostenendo che alcune richieste erano rimaste prive di riscontro. ARIA ha eccepito la tardività del ricorso e, nel merito, ha affermato di avere riscontrato le richieste mediante la documentazione già trasmessa. La Regione ha sostenuto di avere consegnato tutti i documenti in suo possesso. La ricorrente ha inoltre chiesto lo stralcio della memoria di replica di ARIA, ritenuta tardiva.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto tardiva la memoria di replica di ARIA, applicando al rito dell’accesso ex art. 116 c.p.a. la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; per il deposito delle memorie erano necessari 15 giorni liberi prima della camera di consiglio e per le repliche 10 giorni liberi. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della Regione, poiché la ricorrente non contestava sostanzialmente l’avvenuta consegna della documentazione in possesso dell’amministrazione. Quanto alla presa d’atto del 2 agosto 2024, il suo contenuto è stato ritenuto già osteso, non risultando che contenesse elementi ulteriori rispetto a una presa d’atto tipica. Nei confronti di ARIA il ricorso è stato respinto. Il giudice ha applicato la presunzione di veridicità dell’affermazione dell’amministrazione secondo cui un documento non esiste; tale presunzione può essere superata solo mediante elementi pertinenti e concordanti forniti dal richiedente. La ricorrente, pur avendo ricevuto da ARIA una cartella contenente vari documenti, non aveva svolto una disamina specifica né indicato le ragioni concrete per cui dovessero esistere ulteriori documenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    Disciplina il diritto di accesso documentale, oggetto della domanda della società ricorrente.

  • art. 24 l. 241/1990

    Richiamato quale parametro relativo ai limiti e alle condizioni dell’accesso documentale.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per le controversie in materia di accesso.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Prevede la dimidiazione dei termini processuali per la generalità dei riti camerali; tale regola è stata applicata anche al rito dell’accesso, con esclusione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di accesso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento.

Massime di principio

  • Nel rito speciale in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. si applica la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a., salvo il termine per la notificazione del ricorso di primo grado; ne consegue che le memorie devono essere depositate entro 15 giorni liberi prima della camera di consiglio e le repliche entro 10 giorni liberi.
  • Quando l’amministrazione afferma che un documento richiesto non esiste, tale dichiarazione è assistita da una presunzione di veridicità. Il richiedente può superarla soltanto fornendo elementi pertinenti e concordanti idonei a dimostrare l’esistenza del documento.
  • La mera richiesta di ulteriore ostensione non è sufficiente a superare la presunzione di inesistenza dei documenti dichiarata dall’amministrazione: il richiedente deve esaminare specificamente la documentazione ricevuta e indicare concretamente quali ulteriori documenti dovrebbero esistere e per quali ragioni.
  • Se l’amministrazione consegna tutta la documentazione in suo possesso e il richiedente non contesta in modo sostanziale tale adempimento, la controversia sull’accesso deve essere dichiarata cessata nei confronti di quella amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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