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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione: a) dell'elenco degli esiti complessivi delle prove scritte dei giorni 3-7 novembre 2025, pubblicato in data 8.11.2025, relativo al "Concorso unico regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di nr. 1274 unità di operatore sociosanitario - area degli operatori - AREA 2 - ASL SALERNO (CAPOFILA)", nella parte in cui il ricorrente non risulta tra i candidati ammessi alla prova orale; b) esiti della prova scritta del 6 novembre 2025, pubblicato in pari data, nella parte in cui il ricorrente, Sig. Raffaele Niceforo (ID Domanda 4758892), non risulta tra i candidati ammessi alla prova orale; c) del verbale della Commissione Esaminatrice, ove esistente, nella parte in cui è stata considerata "doppia" e, pertanto, non valutata, la risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 6; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione di predeterminazione dei criteri di valutazione e di correzione delle prove.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per operatori sociosanitari, determinata dalla mancata attribuzione del punteggio al quesito n. 6 per risposta considerata multipla

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato al concorso unico regionale per il reclutamento di operatori sociosanitari nell’Area territoriale di Salerno, aveva conseguito 20 punti nella prova scritta, a fronte della soglia di 21/30 necessaria per l’ammissione alla prova orale. Contestava gli esiti della prova nella parte relativa al quesito n. 6, sostenendo che l’annerimento parziale della casella A, unitamente all’annerimento completo della casella B, costituisse un mero errore materiale di trascrizione o un ripensamento immediatamente emendato, e non una volontaria risposta multipla. Deduceva manifesta irragionevolezza, travisamento, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione. Sosteneva inoltre che la commissione avrebbe dovuto individuare la sua effettiva volontà e correggere l’errore materiale, anche se la prova era stata corretta mediante sistemi automatizzati. La Regione Campania eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’ASL di Salerno sosteneva la piena oggettività e automatismo della correzione, in presenza di istruzioni che vietavano cancellature, segni diversi e modifiche delle risposte. Il ricorrente aveva indicato anche gli atti presupposti, incluso il bando regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto preliminarmente l’istanza della Regione di estromissione dal giudizio, ritenendo sussistente la legittimazione passiva regionale poiché il ricorso investiva anche atti presupposti, tra cui il bando adottato dalla Regione. Nel merito ha respinto il ricorso. Dalla scheda risultava l’annerimento quasi completo della casella B e l’annerimento parziale, nella parte centrale, della casella A. Le istruzioni per la compilazione stabilivano chiaramente che per ogni domanda dovesse essere indicata una sola risposta, mediante annerimento completo della relativa casella, vietando cancellature e segni diversi; l’informativa precisava inoltre che la correzione sarebbe avvenuta con sistemi completamente automatici e qualificava come risposta multipla anche l’annerimento completo di una casella accompagnato dall’annerimento parziale di un’altra. Poiché per le risposte errate, multiple od omesse era previsto il punteggio di zero, la commissione era vincolata all’applicazione di tali regole e non disponeva di discrezionalità per ricostruire l’intenzione soggettiva del candidato. Le modalità di annerimento non consentivano di stabilire in modo inequivoco se si fosse trattato di errore materiale, ripensamento o volontà di fornire due risposte. Un’indagine sulla volontà effettiva del candidato avrebbe inoltre compromesso la par condicio, favorendo chi avesse modificato una risposta in violazione delle istruzioni rispetto ai candidati che le avevano rispettate o che avevano atteso prima di annerire la casella. Il TAR ha ritenuto pertanto non irragionevole né illogica la mancata modifica della risposta e ha escluso la violazione degli obblighi di buona fede e collaborazione. Ha altresì rilevato che i quiz a risposta multipla con punteggi predeterminati e correzione automatizzata escludono margini di discrezionalità valutativa, perseguendo celerità, economicità, trasparenza e non opinabilità degli esiti. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti nella camera di consiglio.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura per la decisione, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato deciso in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e dopo l’avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali basate su quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione automatizzata, la commissione deve applicare vincolativamente le istruzioni di compilazione previamente rese note ai candidati e non può ricostruire caso per caso la loro intenzione soggettiva.
  • Quando le regole della prova qualificano come risposta multipla l’annerimento, anche parziale, di una seconda casella oltre a quella prescelta, la mancata attribuzione del punteggio alla risposta è legittima, anche se il candidato deduce un errore materiale o un ripensamento.
  • Il divieto di cancellare o modificare una risposta già apposta non è irragionevole nelle prove a correzione automatizzata, poiché è funzionale alla certezza, celerità, economicità, trasparenza e non opinabilità della selezione.
  • La ricostruzione giudiziale o amministrativa della volontà effettiva del candidato non è esigibile quando le modalità materiali di compilazione non consentono di stabilire in modo inequivoco se il segno aggiuntivo dipenda da errore, ripensamento o volontà di fornire una risposta multipla; una soluzione diversa può violare la par condicio tra i concorrenti.
  • La legittimazione passiva dell’amministrazione che ha adottato il bando sussiste quando il ricorso impugna anche l’atto presupposto, benché la gestione operativa della procedura concorsuale sia affidata a un’altra amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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