Sentenza n. 445/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 686/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 2281/2022, del Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro, pubblicata in data 6 giugno 2024 e notificata in data 5 dicembre 2024, (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per otto annualità e condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia n. 686/2024, notificata al Ministero il 5 dicembre 2024 e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il titolo riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023 e imponeva al Ministero di consentire la generazione di buoni del valore di 500 euro per ciascuna annualità. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri giudizi seriali relativi alla Carta del docente e ha rappresentato l'avvenuta trasmissione della sentenza agli uffici competenti, senza contestare l'assenza di integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di riunione, ritenendo insufficiente, ai fini della connessione oggettiva, la mera identità della materia e delle questioni trattate nei giudizi seriali e, ai fini della connessione soggettiva, l'identità parziale degli studi legali patrocinatori. La riunione non può inoltre comprimere ingiustificatamente il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari competenti; il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Il commissario non percepirà compensi, essendo un dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata applicata una penalità di mora, con funzione prevalentemente sollecitatoria: se il Ministero non adempirà entro il termine perentorio di 90 giorni, dovrà versare, a decorrere dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto; il commissario dovrà calcolarla d'ufficio e disporne il pagamento insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non eseguito.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata con funzione principalmente sollecitatoria, prevedendo un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando la somma in caso di superamento del termine.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.
art. 14, comma 2, l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
L'assenza di disponibilità sul pertinente capitolo di bilancio non impedisce l'esecuzione del giudicato; il pagamento deve poter avvenire mediante conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal titolo esecutivo.
art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Prevede i buoni spesa della Carta del docente, la cui generazione doveva essere consentita in esecuzione della sentenza lavoristica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione al pagamento o all'accredito di somme, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- La carenza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di bilancio non costituisce impedimento all'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di un'amministrazione statale: il pagamento deve essere effettuato, ove necessario, mediante l'istituto del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata prevalentemente in funzione sollecitatoria mediante l'assegnazione di un termine di adempimento con effetto liberatorio; superato inutilmente tale termine, la penalità può operare retroattivamente dalla comunicazione della sentenza secondo il parametro stabilito dal giudice.
- La mera identità della materia trattata in giudizi seriali e l'identità parziale degli studi legali patrocinatori non integrano, da sole, una sufficiente connessione oggettiva o soggettiva idonea a imporre la riunione dei ricorsi, soprattutto quando la riunione possa pregiudicare il rimborso delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi.
- Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale non comporta la liquidazione di un autonomo compenso.
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