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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Trieste, Sezione 1

Ricorso ex art. 31 e art. 117 c.p.a. per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità - del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per non aver concluso il procedimento avviato a seguito dell'istanza presentata dalla società D2M Friuli s.r.l. avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale - VIA ex artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 per un “impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 82 MW denominato "LA BRAIDA" da realizzare nei comuni di San Quirino (PN) e Montereale Valcellina (PN) in località denominata Colisie e delle opere di connessione site nel comune di San Quirino (PN)”, acquisita all'ID 13415; - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR - PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis del d.lgs. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l'accertamento - dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, acquisita all'ID 13415, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; - del diritto della Società al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006; e per la conseguente condanna - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 d.lgs. n. 152/2006 previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell'articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 -bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società - rispetto ai diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006 versati in misura pari ad € 44.207,17 - il 50% degli stessi ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 e quindi nella misura pari ad € 22.103,58;

Giustizia amministrativa202500526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento sul procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico da 82 MW; nella fase definitiva, diniego implicito del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria dovuto per il mancato rispetto dei termini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proponente VIA)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. lamentando che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non avesse concluso il procedimento di VIA avviato con istanza dell’11 dicembre 2024, acquisita all’ID 13415, per l’impianto agrivoltaico “La Braida”, da realizzare nei Comuni di San Quirino e Montereale Valcellina, di potenza nominale pari a 82 MW. Aveva dedotto il silenzio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC per la mancata predisposizione dello schema di provvedimento VIA e quello del Ministero della Cultura per la mancata espressione del concerto; aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, pari a € 44.207,17, e la condanna del Ministero al pagamento di € 22.103,58. Con sentenza non definitiva n. 311 del 18 giugno 2026 il TAR aveva già accolto la domanda contro il silenzio e ordinato al Ministero di concludere il procedimento, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura, entro cinquanta giorni. Nel prosieguo del giudizio era stata esaminata la domanda di rimborso; nelle more era stato depositato il concerto della Soprintendenza speciale PNRR del 18 settembre 2026, mentre il provvedimento VIA non risultava ancora adottato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di rimborso. Ha rilevato che il progetto rientra tra quelli soggetti alla disciplina dell’art. 25, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. 152/2006 e che i termini per la conclusione del procedimento erano scaduti: tale inosservanza era già stata accertata con la sentenza non definitiva n. 311/2026 ed era proseguita anche oltre il termine giudiziale di cinquanta giorni. La scadenza dei termini integra il presupposto legale per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, indipendentemente dal fatto che il concerto della Soprintendenza sia poi intervenuto. Il TAR ha quindi accertato il diritto della società a € 22.103,58 e condannato il Ministero al pagamento. Ha posto a carico del Ministero anche le spese del complessivo giudizio, liquidate in € 2.000 oltre accessori, e il rimborso del contributo unificato versato. La precedente statuizione sul silenzio e sull’obbligo di concludere il procedimento era già stata adottata con la sentenza non definitiva richiamata; la decisione qui riportata definisce la domanda residua di rimborso.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 (...)

    Il mancato rispetto dei termini previsti per le fasi indicate dal comma 2-bis determina il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis “si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA” (primo periodo); “Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190” (secondo periodo).

    La disposizione fissa termini per la predisposizione dello schema di VIA da parte della Commissione, per l’adozione del provvedimento da parte del Ministero e per l’acquisizione del concerto ministeriale; il loro mancato rispetto, nel caso concreto, concorre a integrare il presupposto del rimborso previsto dal comma 2-ter.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 (...)

    L’art. 33 individua i diritti di istruttoria cui si riferisce il rimborso del 50% disposto dall’art. 25, comma 2-ter; nel caso concreto il rimborso è stato calcolato sui € 44.207,17 versati.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Ha ritenuto integrata l’ipotesi di silenzio-inadempimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 31 e 117 c.p.a.

    Le disposizioni processuali sono state applicate nella precedente fase del giudizio per accertare l’illegittimità del silenzio e ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento; la presente decisione definisce la distinta domanda di rimborso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il su indicato Ministero sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla società ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura complessivamente versata.

    In ragione della soccombenza, il Ministero deve rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Per i procedimenti di VIA soggetti all’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione dello schema, l’acquisizione del concerto e l’adozione del provvedimento determina, ai sensi del comma 2-ter, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.
  • Quando il superamento dei termini procedimentali è stato accertato in giudizio e l’inerzia prosegue anche oltre il termine assegnato dal giudice, tale persistente ritardo integra il presupposto per il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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