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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30557/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna emessa in primo grado (giudizio abbreviato) per il reato di falsità ideologica in atti pubblici (artt. 110 e 481 c.p.), asserendo che la confessione di Marzio Malberti (coimputato) del 16/01/2017 provava che le opere risultate mancanti al sopralluogo del 02/12/2016 erano state poi realizzate per iniziativa dello stesso Malberti e in breve tempo, quindi al momento della sottoscrizione del certificato di collaudo e della dichiarazione di conformità (25/10/2016) non sussisteva la difformità contestata. Con un secondo motivo Arienti sosteneva che la confessione, pur resa prima che Malberti fosse formalmente indagato, poteva da sola fondare la condanna e che la Corte territoriale aveva errato nell'escluderne la rilevanza per mancanza di elementi di riscontro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto una valutazione unitaria e congrua della attendibilità della confessione di Malberti, ponderandola nel contesto di altri elementi (mancanza di documentazione fotografica allegata alla dichiarazione di fine lavori, e incongruenza sulla possibilità che il cancello di notevole imponenza fosse rimosso e spostato senza personale specializzato). La Cassazione ha quindi considerato non persuasive le censure della difesa, essendo la verifica dell'attendibilità rimessa al giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Usato per contestare la responsabilità in concorso di più persone (proprietario e direttore dei lavori) nella commissione della falsità ideologica

  • art. 481 cod. pen. (falsità ideologica in atto pubblico)

    Natura del reato contestato: attestazione falsa nella dichiarazione di fine lavori e nel certificato di collaudo finale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il ricorso è stato presentato nei limiti richiesti da questa disposizione; indica i limiti formali e materiali del gravame che la Cassazione può esaminare

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (efficacia probatoria della confessione)

    Richiamato nella discussione circa la rilevanza della confessione resa prima dell'assunzione dello status di indagato; la Corte territoriale ha comunque valutato la confessione nel complesso della prova e ne ha verificato l'attendibilità

  • art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176 (trasmissione conclusioni scritte)

    art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. l. 18/12/2020 n.176

    Disposizione formale richiamata per attestare l'avvenuta trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze della dichiarazione di inammissibilità)

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La confessione di un coimputato resa prima che questi assuma formalmente la qualità di indagato non perde automaticamente rilevanza, ma la sua efficacia probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito che ne deve verificarne attendibilità e congruenza con gli altri elementi.
  • La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito quando quest'ultima è fondata su una valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e su elementi concreti; pertanto le censure meramente assertive sulla credibilità difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • In reati che coinvolgono attestazioni tecniche (es. dichiarazioni di fine lavori, certificati di collaudo), l'assenza di documentazione probatoria accessoria (fotografie, documenti tecnici, verifiche sui mezzi e modalità di rimozione di opere complesse) può indebolire significativamente la posizione difensiva fondata su dichiarazioni non corroborate.
  • Per impugnare con successo una condanna in Cassazione è necessario contestare vizi di diritto o di motivazione specifici e ben delimitati; deduzioni generiche sulla possibile alternativa ricostruttiva dei fatti sono spesso ritenute insufficienti.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda; chi impugna deve considerare questo rischio economico.

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