Cassazione Civile, Ordinanza n. 33935/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia origina da una lite di vicinato tra proprietari di appartamenti e terrazzi confinanti. In primo grado la proprietaria del fondo vicino aveva chiesto la riduzione in pristino di opere realizzate sul confine dal vicino, deducendo violazioni delle distanze legali tra costruzioni e per le vedute, nonché lesione del decoro architettonico dell’edificio, con domanda anche di risarcimento danni. Il convenuto aveva resistito eccependo usucapione e prescrizione dell’azione. Il Tribunale aveva ritenuto insussistente la violazione dell’art. 873 c.c. ma aveva ravvisato la violazione dell’art. 905 c.c. per la possibilità di affacciarsi dai lastrici solai e guardare nel fondo vicino, ordinando l’arretramento dei parapetti e disponendo il risarcimento da liquidarsi separatamente; la Corte d’appello aveva rigettato gli appelli. In una precedente ordinanza della Cassazione era stato accolto il ricorso principale e rigettato, per quanto qui rileva, il motivo incidentale con cui si deduceva l’usucapione del diritto di servitù di veduta/mantenimento delle opere: la Corte aveva ritenuto non provato che le opere del 1993 avessero occupato la medesima superficie e aveva qualificato come nuova l’opera, escludendo che il dies a quo del ventennio potesse risalire alla precedente veranda. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. il ricorrente lamentava errore di fatto, assumendo che la Corte avesse confuso due distinti condoni edilizi: uno del 1986, riferito ai luoghi controversi e ai lavori originari del 1970 del dante causa, e uno del 1995, relativo ad altra zona dell’appartamento. Sosteneva che tale errore avrebbe inciso sul calcolo del termine ventennale di usucapione del diritto di mantenere le opere. I controricorrenti resistevano eccependo, in sostanza, che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto e di prova compiuta dal giudice di merito, non essendo configurabile un errore revocatorio della Cassazione su fatti già esaminati e controversi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non denunciava una mera svista percettiva su atti interni al giudizio di legittimità, ma tendeva a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento del momento di realizzazione del manufatto, accertamenti riservati al giudice di merito. Ha inoltre osservato che l’eventuale errore sarebbe stato, al più, ascrivibile alla sentenza di merito e non all’ordinanza di cassazione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre a una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa secondo il procedimento camerale accelerato e la proposta del consigliere ha orientato la definizione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per il ricorso per cassazione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata con liquidazione equitativa in favore della controparte.
art. 96, quarto comma, c.p.c.
È stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nell’impugnazione.
art. 1158 c.c.
Era richiamato nel motivo incidentale originario per sostenere l’usucapione del diritto di servitù.
art. 2934 c.c.
Era richiamato nel motivo incidentale originario per sostenere la prescrizione estintiva/acquisitiva connessa al decorso del tempo.
art. 31 L. 47/1985
Era richiamato nel motivo incidentale originario in relazione alle istanze di condono edilizio e alla sanatoria delle opere.
art. 905 c.c.
Nel giudizio di merito è stata ravvisata la violazione della disciplina sulle vedute dirette per la possibilità di affacciarsi dai lastrici solai verso il fondo vicino.
art. 873 c.c.
Nel merito è stata esclusa la violazione delle distanze tra costruzioni per applicazione del principio di prevenzione e per assenza di divieti nel regolamento comunale.
art. 394 c.p.c.
È stato richiamato nel ragionamento sulla necessità di impugnare la decisione di merito quando l’errore dedotto riguardi il giudizio di appello.
art. 398 c.p.c.
È stato richiamato insieme all’art. 394 c.p.c. per affermare che l’errore asserito, se riferito al merito, andava fatto valere contro la decisione di merito.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità e consistere in una svista percettiva o materiale, immediatamente rilevabile dagli atti, non in una rivalutazione del merito o delle prove.
- Non è ammissibile utilizzare la revocazione per censurare, sotto forma di errore percettivo, una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, specie quando il punto sia stato oggetto di controversia e di decisione nel giudizio precedente.
- L’errore revocatorio deve essere essenziale e decisivo e deve emergere con immediatezza dal raffronto tra la sentenza e gli atti processuali; se per accertarlo servono nuove indagini interpretative o valutative, il rimedio non è esperibile.
- Quando il dedotto errore concerne l’accertamento del dies a quo di un termine di usucapione o prescrizione, la contestazione riguarda normalmente il giudizio di merito sulla prova della situazione di fatto e non un errore revocatorio della Cassazione.
- Se il supposto errore investe la decisione di merito e non l’ordinanza di legittimità, il rimedio va indirizzato contro la pronuncia di merito secondo gli ordinari mezzi di impugnazione, non contro la sentenza di cassazione.
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