Cassazione Civile, Ordinanza n. 10085/2026 del 18/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttori)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso con rito ex art. 447-bis c.p.c. da una soggetta che si assumeva proprietaria di un immobile, la quale chiedeva la risoluzione di un comodato, il rilascio del bene e il risarcimento dei danni da occupazione sine titulo nei confronti dei comodatari. Questi ultimi proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accoglieva in parte le domande attrici, dichiarando cessato il comodato, ordinando il rilascio e condannando al risarcimento, e rigettava la riconvenzionale. In appello, proposto con ricorso, la Corte territoriale dichiarava l'impugnazione inammissibile ritenendo che, per effetto di un asserito mutamento del rito dalla fase speciale locatizia al rito ordinario nella fase decisoria di primo grado, l'appello dovesse essere introdotto con citazione; inoltre riteneva sanabile l'errore solo se deposito e notifica dell'atto fossero avvenuti entro il termine lungo, mentre la notifica era intervenuta oltre tale termine. I ricorrenti denunciavano violazione delle norme sul rito speciale e sull'appello, sostenendo che non vi fosse stato alcun espresso mutamento di rito, che il giudizio fosse rimasto regolato dal rito locatizio e che, quindi, l'appello fosse correttamente proposto con ricorso entro il termine lungo, essendo la tempestività da ancorare al deposito dell'atto. Deducevano inoltre vizio di motivazione per mancata indicazione dell'atto da cui la Corte d'appello aveva desunto il preteso mutamento di rito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudizio di primo grado, pur introdotto con rito locatizio, non avesse subito un espresso e univoco mutamento nel rito ordinario: il provvedimento di fissazione della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e l'assegnazione della causa a sentenza senza termini erano compatibili anche con il rito speciale e non bastavano a configurare un passaggio al rito ordinario. Ne consegue che l'appello doveva ritenersi correttamente proposto con ricorso nelle forme del rito speciale e nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza. È stato quindi ritenuto erroneo il giudizio di inammissibilita' dell'appello. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione, è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
individua il rito speciale applicabile alla controversia in materia locatizia, rilevante ai fini della forma dell'impugnazione e della ultrattivita' del rito.
art. 281-sexies c.p.c.
lo schema decisorio con discussione orale e deposito successivo della sentenza è compatibile anche con il rito speciale; la sua adozione non implica di per sé il mutamento del rito.
art. 427 c.p.c.
il principio di ultrattivita' del rito impone di guardare al rito concretamente adottato in primo grado per determinare la forma dell'appello.
art. 429 c.p.c.
richiamato per evidenziare l'assimilazione dei modelli decisori e la possibilità di deposito successivo della sentenza nel rito del lavoro/locatizio.
art. 433 c.p.c.
richiamato tra le norme sull'impugnazione nel rito speciale, per affermare la forma dell'appello secondo il rito concretamente seguito.
art. 434 c.p.c.
richiamato quale disposizione disciplinante l'appello nel rito speciale e la sua forma.
art. 189 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali dedotte come violate dai ricorrenti.
art. 190 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali dedotte come violate dai ricorrenti.
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
richiamato in relazione alla disciplina dei riti speciali e alla dedotta erronea qualificazione del rito.
art. 40, comma 3, c.p.c.
richiamato per osservare che la riconvenzionale di usucapione avrebbe potuto porre un problema di trattazione con rito ordinario per connessione.
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine lungo di impugnazione, rilevante ai fini della tempestivita' dell'appello.
L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3
richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al rito e alla forma dell'impugnazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del denunciato difetto di motivazione.
Massime di principio
- In presenza di una controversia introdotta con un rito speciale, la forma dell'appello è determinata dal rito concretamente adottato in primo grado e non dal rito che sarebbe stato astrattamente corretto applicare.
- Il mutamento del rito non può desumersi per implicito da atti processuali equivoci o compatibili con piu' modelli decisori: occorre una scelta chiara, univoca ed espressa del giudice, idonea a rendere percepibile alle parti il passaggio a un diverso rito.
- Il provvedimento con cui il giudice fissa la causa per la discussione orale e poi la trattiene in decisione, con assegnazione a sentenza, non integra di per sé mutamento del rito quando sia compatibile sia con il rito ordinario sia con quello speciale.
- Nel rito speciale, se la sentenza non è letta in udienza ma è depositata con testo completo di dispositivo e motivazione, il termine lungo per impugnare decorre dal deposito; l'appello va proposto con la forma propria del rito effettivamente seguito in primo grado.
- L'errore nella forma dell'atto di appello può essere valutato alla luce del principio di ultrattivita' del rito e delle esigenze di affidamento delle parti, evitando che una qualificazione processuale non espressa determini inammissibilità del gravame.
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