Cassazione Penale, Sentenza n. 48817/2023 del 07/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07-03-2023 che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora (applicata il 21-11-2022, eseguita il 09-02-2023). Due motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, dedotta sulla base dell'art. 8 c.p.p. e art. 18 d.lgs. n. 74/2000 in quanto la condotta contestata (emissione di e-DAS falsi dalla societa Ben.Tra s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore) sarebbe stata posta in essere presso la sede legale in Castello di Cisterna (competenza quindi dell'Autorità giudiziaria di Nola), e in ogni caso alcuni atti sarebbero iniziati nel Comune di Cerignola con conseguente competenza del Tribunale di Foggia; 2) censura sulle esigenze cautelari: il Tribunale avrebbe richiamato la pendenza di altro procedimento penale a carico del ricorrente, ma nel frattempo quel procedimento si è concluso con assoluzione per non darsi il fatto; inoltre si contesta la rilevanza di un presunto "stabile e continuativo concorso" non ravvisabile dato che il ricorrente non è indagato per reato associativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la difesa comunicato che la misura cautelare personale applicata al ricorrente era stata revocata per decorso dei termini. Per tale ragione il ricorrente è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882) secondo cui, quando l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (ad es. revoca del provvedimento impugnato), la condanna può limitarsi al pagamento delle spese processuali e non alla contribuzione alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 8 codice di procedura penale
Regola generale sulla determinazione del luogo di consumazione del reato; richiamata per sostenere che la competenza territoriale si radica nel luogo dove si è consumato il fatto, in particolare rilevata insieme all'art. 18 d.lgs. 74/2000 per i reati tributari.
art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma specifica per i reati tributari che individua come luogo di consumazione, tra l'altro, la sede legale della persona giuridica coinvolta; invocata dalla difesa per asserire la competenza del giudice del luogo della sede legale della societa che avrebbe emesso gli e-DAS falsi.
art. 616 codice di procedura penale
Richiamato nel contesto delle regole processuali sulle impugnazioni e sulle conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha fatto riferimento alla modificazione normativa e alla giurisprudenza sul regime delle sanzioni pecuniarie in caso di sopravvenuta carenza d'interesse.
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64 (modifica art. 616 c.p.p.)
La modifica normativa è stata considerata dalla Corte insieme alla giurisprudenza per delimitare la responsabilità economica del ricorrente: anche dopo la modifica, se l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento) la condanna può essere limitata alle spese processuali.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882
Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882
Precisa che, in caso di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (ad es. revoca del provvedimento impugnato), la sanzione economica può essere limitata al pagamento delle sole spese processuali, escludendo il versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima che la Cassazione decida, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di inammissibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la condanna economica si limita di norma al pagamento delle spese processuali; non è obbligatorio il versamento alla Cassa per le ammende, secondo orientamento consolidato.
- Per i reati tributari la normativa specifica (art. 18 d.lgs. 74/2000) individua la sede legale della persona giuridica come possibile luogo di consumazione del reato: le questioni di competenza territoriale vanno valutate alla luce di questa regola e della regola generale dell'art. 8 c.p.p.
- Quando la condotta si svolge in più luoghi o in più fasi (ad es. emissione documenti, movimentazione di prodotti, stoccaggio), la determinazione del giudice competente richiede un'analisi puntuale del momento e del luogo in cui si sono concretizzati gli elementi essenziali del reato; non è sufficiente l'indicazione generica di più posti diversi.
- La sopravvenienza di sviluppi processuali in altri procedimenti (ad es. assoluzione in altro procedimento) può influenzare la valutazione delle esigenze cautelari ma non annulla automaticamente la rilevanza formale dell'impugnazione: il profilo decisivo per l'ammissibilità in Cassazione resta l'esistenza di un interesse attuale a ottenere la pronuncia.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere tempestivamente e correttamente dedotte e motivate; la mera indicazione di luoghi diversi, senza prova del rapporto diretto di causalità con gli atti contestati, rischia di risultare insufficiente.
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