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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18508/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale, previsto per i ricorsi per cassazione successivi al 3 agosto 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto ha impugnato per cassazione, personalmente e senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 18 dicembre 2024. La Corte non entra nel merito del provvedimento di sorveglianza, ma rileva d'ufficio un vizio formale dell'impugnazione: dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Conseguentemente, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, anche il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È indicato come base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come intervento normativo che ha escluso la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non è più proponibile personalmente, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile indipendentemente dal merito delle doglianze.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non è dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte deve applicare anche la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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