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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6363 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Controversia - Giudizio di appello - Inattività - delle parti - Estinzione - Effetti - Cristallizzazione della sentenza di merito impugnata - Inefficacia degli atti compiuti - Efficacia della sentenza già pronunciata - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

In appello è intervenuta estinzione del processo per inattività delle parti. Il primo grado si era concluso con una sentenza favorevole a una delle parti; la questione è se l'estinzione in appello determini l'inefficacia degli atti compiuti e quale effetto produca sulla sentenza di merito già pronunciata.

La decisione

La corte ha ritenuto che l'estinzione per inattività delle parti in appello determina la cristallizzazione della situazione sostanziale definita dalla sentenza di merito di primo grado, che passa in giudicato. Ciò avviene applicando l'art. 310 c.p.c., in virtù del rinvio generale operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 al processo tributario. Ne consegue che, sebbene l'estinzione renda inefficaci gli atti compiuti nel corso del giudizio estinto, non perde efficacia la sentenza di merito già pronunciata.

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 310

    L'estinzione del processo per inattività delle parti determina l'inefficacia degli atti compiuti.

    L'art. 310 stabilisce che l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel processo estinto, ma non incide sulla validità delle sentenze di merito già pronunciate.

  • d.lgs. 546/1992, art. 1, co. 2

    Le norme del processo civile si applicano, in quanto compatibili, al processo tributario.

    Il comma 2 autorizza l'applicazione delle regole del codice di procedura civile (tra cui l'art. 310 c.p.c.) al contenzioso tributario quando siano compatibili, consentendo così la cristallizzazione della sentenza di primo grado mediante estinzione per inattività.

Massime di principio

  • Se in appello interviene estinzione per inattività delle parti, la sentenza di primo grado favorevole a una delle parti si cristallizza e diventa definitiva (res iudicata), salvo che norme specifiche dispongano diversamente.
  • L'art. 310 c.p.c. si applica al processo tributario tramite il rinvio dell'art. 1, co. 2 del d.lgs. 546/1992: l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel processo estinto ma non le sentenze di merito già pronunciate.
  • La parte che ha ottenuto la decisione favorevole in primo grado (resistente all'appello) trae vantaggio dall'inerzia dell'appellante: la sua posizione sostanziale viene consolidata senza che siano efficaci gli atti successivi compiuti dall'altra parte.
  • Per evitare la perdita del diritto alla decisione favorevole in primo grado, le parti devono vigilare sull'attività processuale in appello (adempimenti, comparizioni, svolgimento di attività difensive); l'inattività può determinare estinzione con effetti favorevoli alla parte già vittoriosa in primo grado.
  • In presenza di dubbi di compatibilità, verificare sempre se norme tributarie speciali escludano l'applicazione di istituti del processo civile; in mancanza di esclusione, prevale l'applicazione delle regole civili richiamate dal d.lgs. 546/1992.

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