Cassazione Civile, Ordinanza n. 29481/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, alla ricorrente, di una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative agli anni 1998 e 1999, emessa in conseguenza di avvisi di accertamento notificati in origine solo all'ente associativo Nuova Forma ed Equilibrio, poi riqualificato dall'Amministrazione come società di persone. La contribuente non aveva impugnato tempestivamente la cartella, ma dopo averla pagata aveva chiesto all'Ufficio l'annullamento in autotutela e il rimborso delle somme versate; l'Agenzia aveva rigettato l'istanza. I motivi di ricorso per cassazione lamentavano, in sintesi: la doverosità dell'autotutela perché la pretesa non sarebbe stata estensibile alla ricorrente; la nullità degli avvisi per mancata notificazione e per violazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario; l'inapplicabilità del giudicato formatosi solo nei confronti dell'ente ai condebitori; l'erroneo richiamo all'art. 38 c.c. e l'invocata applicazione dell'art. 1957 c.c.; nonché l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso, poiché la lite avrebbe riguardato il diniego di autotutela e non un mero rimborso da versamento diretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente, perché le contestazioni contro gli avvisi di accertamento e contro la cartella avrebbero dovuto essere proposte con tempestiva impugnazione entro 60 giorni dalla notifica della cartella, senza attendere il pagamento e poi attivare un sindacato sul diniego di autotutela. La Corte ha inoltre chiarito che il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi del rifiuto riferiti a interessi generali, non per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria ormai definitiva. Ha escluso l'applicabilità degli artt. 2495 c.c. e 31 c.c. al caso concreto, nonché l'applicazione dell'art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c.; ha affermato, infine, che non ricorreva un litisconsorzio necessario e che la responsabilità dei soggetti che agiscono per l'associazione può essere ricondotta alla concreta ingerenza gestionale, ma ciò non mutava l'esito di inammissibilità della pretesa azionata tardivamente.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
La responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è una garanzia per i terzi, collegata alla concreta ingerenza nella gestione; opera anche per obbligazioni tributarie, ma non comporta l'applicazione automatica delle norme sulla fideiussione tipica.
art. 1957 c.c.
Non si applica alla responsabilità ex art. 38 c.c., perché la disciplina della fideiussione è speciale e non è richiamabile in via estensiva alla garanzia personale dei rappresentanti dell'associazione.
art. 2495 c.c.
L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non è invocabile quando l'ente non è una società iscritta, ma un'associazione riqualificata dal Fisco come società di persone.
art. 31, terzo comma, c.c.
La disciplina sulla devoluzione dei beni della persona giuridica estinta non si applica al caso in cui l'ente sia stato riqualificato come società di persone dall'Amministrazione finanziaria.
art. 1306 c.c.
Il giudicato formatosi nei confronti dell'ente non estende automaticamente i suoi effetti ai condebitori che non hanno partecipato al processo; tuttavia ciò non comporta l'invalidità della cartella se il socio poteva comunque impugnare l'atto impositivo o quello presupposto nei termini.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza per mancanza di litisconsorzio necessario nel caso concreto.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa e il procedimento di riscossione, ma la Corte ha confermato che la cartella andava impugnata tempestivamente nei termini ordinari.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato nel ricorso come riferimento alla disciplina della riscossione e del rimborso, ma la Corte ha ribadito che il pagamento della cartella non riapre i termini per contestare l'atto definitivo.
art. 2267 c.c.
Richiamato in motivazione per affermare la responsabilità personale e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.
art. 2291 c.c.
La responsabilità illimitata dei soci di società di persone opera anche nei rapporti tributari, consentendo all'Amministrazione di agire nei loro confronti per i debiti sociali.
art. 2304 c.c.
Richiamato per descrivere la natura della responsabilità del socio verso i debiti sociali, qualificata come diretta ancorché sussidiaria.
art. 2313 c.c.
Richiamato per escludere il litisconsorzio necessario nelle ipotesi in cui si discute solo di solidarietà passiva senza rettifica dei redditi dei soci.
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per i casi di imputazione per trasparenza del reddito della società ai soci, ipotesi distinta da quella decisa.
art. 149 d.P.R. n. 917 del 1986
Usato per giustificare la riqualificazione dell'associazione come ente commerciale/società di persone da parte dell'Ufficio.
artt. 54 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati come norme sull'accertamento IVA, in base alle quali l'avviso può contenere l'indicazione dei soci quali condebitori solidali.
art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per affermare che, nella riscossione verso il socio, l'Amministrazione poteva limitarsi alla notifica dell'avviso di mora o della cartella.
art. 2-quater, comma 1, d.l. 564/1994
Citato nel quadro della disciplina dell'autotutela tributaria come potere discrezionale dell'Amministrazione, non come obbligo di provvedere in senso favorevole.
art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione all'impugnabilità degli atti tributari e al limite del sindacato sul diniego di autotutela.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contribuente che intenda contestare una cartella di pagamento o gli atti presupposti deve impugnare tempestivamente l'atto nel termine di decadenza previsto; il successivo pagamento non riapre i termini né consente di superare la definitività della pretesa.
- Il diniego di autotutela tributaria non è, di regola, uno strumento per rimettere in discussione il merito dell'imposizione ormai definitiva: il sindacato del giudice riguarda solo l'eventuale illegittimità del rifiuto in relazione a interessi generali, non la fondatezza originaria del tributo.
- Quando la pretesa tributaria deriva da avvisi divenuti definitivi, la richiesta di annullamento in autotutela e di rimborso non può essere usata per aggirare la mancata impugnazione dell'atto impositivo o della cartella.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. richiede la concreta ingerenza del soggetto nella gestione dell'ente; la sola qualità formale non basta, ma la norma non si trasforma per questo in una fideiussione tipica soggetta all'art. 1957 c.c.
- In materia di debiti tributari di società di persone o enti riqualificati come tali, l'Amministrazione può agire anche nei confronti dei soci o dei soggetti responsabili senza che sia necessario un litisconsorzio necessario in ogni controversia, salvo le ipotesi in cui si controverta della rettifica del reddito per trasparenza che coinvolge direttamente società e soci.
- Il giudicato formatosi nei confronti dell'ente non si estende automaticamente ai soggetti che non hanno partecipato al relativo giudizio; tuttavia, l'assenza di tale efficacia non determina di per sé l'illegittimità della riscossione se il debitore solidale è stato validamente destinatario dell'atto e non lo ha impugnato nei termini.
- In tema di autotutela tributaria, l'Amministrazione esercita un potere discrezionale e non un obbligo generalizzato di riesame dell'atto, sicché il suo diniego non è autonomamente impugnabile per contestare il merito dell'imposta.
- rami
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