Cassazione Penale, Sentenza n. 15880/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a due condanne per truffa (truffa aggravata commessa tra agosto 2013 e 8/8/2014 a San Teodoro; truffa commessa l'8/5/2014 a Lisciano Nicciano). Il ricorrente denunciava inosservanza di legge (art. 81, comma 2 c.p. e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il giudice non avrebbe valutato adeguatamente gli indici esteriori del medesimo disegno criminoso: sovrapposizione cronologica delle condotte, omogeneità delle fattispecie (truffe), modalità esecutive analoghe (uso di assegni scoperti) e prossimità spazio-temporale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata poiché il giudice dell'esecuzione non ha effettuato una valutazione specifica e adeguata dei singoli fatti rispetto ai criteri per riconoscere la continuazione (distanza temporale, modalità, omogeneità delle fattispecie, bene tutelato). L'ordinanza è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Perugia in diversa composizione fisica per un nuovo esame della richiesta, conformemente ai principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 183/2013).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona e di rideterminare le pene sulla base dei criteri previsti; l'applicazione richiede valutazione degli indici esteriori che evidenzino un progetto unitario.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sostanziale sulla continuazione che presuppone l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la sua sussistenza va accertata con riferimento a elementi esteriori quali distanza temporale, modalità esecutive, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni.
art. 640 cod. pen. e art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen. (reati contestati)
Reati in concreto accertati (truffa e truffa aggravata); la Corte ha richiamato l'omogeneità delle fattispecie come elemento indiziario utile ai fini dell'accertamento della continuazione.
Sent. Corte Cost. n. 183/2013 (richiamata)
Principio secondo cui, se l'annullamento riguarda ordinanze in materia di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice di rinvio deve essere in diversa composizione fisica.
Massime di principio
- La disciplina della continuazione in sede esecutiva può essere applicata anche tra sentenze irrevocabili di procedimenti distinti: il giudice dell'esecuzione deve valutare la sussistenza di un "disegno criminoso" sulla base di indici esteriori e non sull'introspezione psichica del reo.
- Indici rilevanti per l'accertamento della continuazione sono la prossimità cronologica dei fatti, l'omogeneità delle fattispecie, analogie nelle modalità esecutive, identità o affinità del bene giuridico tutelato, e circostanze di tempo e luogo; nessuno di questi elementi è, di per sé, necessariamente decisivo, ma la loro combinazione può fondare il riconoscimento della continuazione.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve essere specifica e concreta: un rinvio generico ai requisiti legali senza valutazione puntuale dei singoli fatti è insufficiente e può comportare annullamento e rinvio.
- In caso di annullamento dell'ordinanza che decide sulla continuazione in sede esecutiva, gli atti devono essere rinviati a un Tribunale in diversa composizione fisica, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale.
- Il rigetto della richiesta di continuazione richiede motivazione che escluda, in modo argomentato e circostanziato, l'esistenza di indici che possano far ritenere un progetto unitario: in assenza di ciò, la posizione del ricorrente è rafforzata.
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